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129958
IDG791000573
79.10.00573 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salvio armando
l' articolo 42 ex legge di registro del 1923 e 24 della nuova legge del 1972
Nuova riv. trib., an. 35 (1979), fasc. 8-9, pag. 391-393
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23100; d23104; d23110; d303
premesso che in base alla nuova legge di registro un atto in parte gratuito ed in parte oneroso e' soggetto ad imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l' applicazione dell' imposta sulle successioni o donazioni per la parte a titolo gratuito, l' a. precisa che nel caso di apposizione di un peso alla liberalita' si ha donazione modale e non contratto oneroso, sempreche' l' onere non abbia carattere di corrispettivo nell' intenzione delle parti; se l' onere eguaglia la donazione il contratto diventa oneroso. la donazione non perde il carattere di liberalita' se il bene donato e' gravato da mutuo ipotecario, in quanto l' accollo di un debito ipotecario ha carattere meramente modale costituente modalita' del beneficio volta a limitarne il valore. l' a. riferisce che secondo la tesi giurisprudenziale e ministeriale nel caso di donazione di beni gravati da mutuo ipotecario e' tassabile il solo valore dei beni, libero dall' importo del mutuo, riconosciuto come onere. precisa infine che la natura della donazione remuneratoria varia a seconda che si tratti di beneficio estimabile in denaro e per il pagamento del quale il donatario ha azione contro il donante (donazione di natura mista, retta dalle regole della donazione onerosa) ovvero di servizi per causa dei quali vi e' solo dovere di riconoscenza (disposizione essenzialmente a titolo gratuito).
art. 24 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 42 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 793 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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