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| IDG791000573 | |
| 79.10.00573 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| salvio armando
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| l' articolo 42 ex legge di registro del 1923 e 24 della nuova legge
del 1972
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| Nuova riv. trib., an. 35 (1979), fasc. 8-9, pag. 391-393
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23100; d23104; d23110; d303
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| premesso che in base alla nuova legge di registro un atto in parte
gratuito ed in parte oneroso e' soggetto ad imposta di registro per
la parte a titolo oneroso, salva l' applicazione dell' imposta sulle
successioni o donazioni per la parte a titolo gratuito, l' a. precisa
che nel caso di apposizione di un peso alla liberalita' si ha
donazione modale e non contratto oneroso, sempreche' l' onere non
abbia carattere di corrispettivo nell' intenzione delle parti; se l'
onere eguaglia la donazione il contratto diventa oneroso. la
donazione non perde il carattere di liberalita' se il bene donato e'
gravato da mutuo ipotecario, in quanto l' accollo di un debito
ipotecario ha carattere meramente modale costituente modalita' del
beneficio volta a limitarne il valore. l' a. riferisce che secondo la
tesi giurisprudenziale e ministeriale nel caso di donazione di beni
gravati da mutuo ipotecario e' tassabile il solo valore dei beni,
libero dall' importo del mutuo, riconosciuto come onere. precisa
infine che la natura della donazione remuneratoria varia a seconda
che si tratti di beneficio estimabile in denaro e per il pagamento
del quale il donatario ha azione contro il donante (donazione di
natura mista, retta dalle regole della donazione onerosa) ovvero di
servizi per causa dei quali vi e' solo dovere di riconoscenza
(disposizione essenzialmente a titolo gratuito).
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| art. 24 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 42 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
art. 793 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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