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Documento


129959
IDG791000574
79.10.00574 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bortoluzzi giorgio
privilegio e responsabilita' imposta immobiliare
Nuova riv. trib., an. 35 (1979), fasc. 8-9, pag. 393-396
d21822; d21806; d2141; d24048; d21820; d305701
ricordato il contenuto dell' art. 32 del decreto n. 602 del 1973 sulla riscossione, l' a. precisa che tale norma prevede non un privilegio, ma un vero e proprio diritto reale con azione esecutiva sull' immobile, nei confronti di chiunque ne sia il proprietario, salvi i diritti eventuali di privilegio vantati da terzi. l' esattore puo' espropriare l' immobile passato ad un terzo per l' imposta dovuta dal contribuente gravante su altri immobili; peraltro l' acquirente, qualora paghi la sua quota d' imposta afferente il fondo acquistato, puo' con ricorso all' intendente di finanza far sospendere l' azione promossa sul suo fondo e farla dirigere su altre proprieta' del contribuente per la residua imposta dovuta. nei casi in cui la presentazione di regolare domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l' intendente di finanza puo' disporre che vengano escussi solo i nuovi proprietari degli immobili, con espresso divieto all' esattore di compiere qualsiasi procedimento sui beni dei precedenti. e' valido l' esproprio di un fondo occupato da una costruzione fatta dal nuovo proprietario per l' imposta relativa all' anno in corso ed al precedente (anche se la costruzione e' esente). secondo l' a. nel caso di intestazioni collettive in ruolo al proprietario del solo fabbricato ed al proprietario del suolo vi e' responsabilita' solidale per l' imposta dovuta per il fabbricato e per il suolo.
art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 2752 c.c. art. 2771 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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