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| IDG791000574 | |
| 79.10.00574 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bortoluzzi giorgio
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| privilegio e responsabilita' imposta immobiliare
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| Nuova riv. trib., an. 35 (1979), fasc. 8-9, pag. 393-396
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| d21822; d21806; d2141; d24048; d21820; d305701
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| ricordato il contenuto dell' art. 32 del decreto n. 602 del 1973
sulla riscossione, l' a. precisa che tale norma prevede non un
privilegio, ma un vero e proprio diritto reale con azione esecutiva
sull' immobile, nei confronti di chiunque ne sia il proprietario,
salvi i diritti eventuali di privilegio vantati da terzi. l' esattore
puo' espropriare l' immobile passato ad un terzo per l' imposta
dovuta dal contribuente gravante su altri immobili; peraltro l'
acquirente, qualora paghi la sua quota d' imposta afferente il fondo
acquistato, puo' con ricorso all' intendente di finanza far
sospendere l' azione promossa sul suo fondo e farla dirigere su altre
proprieta' del contribuente per la residua imposta dovuta. nei casi
in cui la presentazione di regolare domanda di voltura catastale non
abbia avuto effetto nei ruoli, l' intendente di finanza puo' disporre
che vengano escussi solo i nuovi proprietari degli immobili, con
espresso divieto all' esattore di compiere qualsiasi procedimento sui
beni dei precedenti. e' valido l' esproprio di un fondo occupato da
una costruzione fatta dal nuovo proprietario per l' imposta relativa
all' anno in corso ed al precedente (anche se la costruzione e'
esente). secondo l' a. nel caso di intestazioni collettive in ruolo
al proprietario del solo fabbricato ed al proprietario del suolo vi
e' responsabilita' solidale per l' imposta dovuta per il fabbricato e
per il suolo.
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| art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 2752 c.c.
art. 2771 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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