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129960
IDG791000575
79.10.00575 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di salvo nicolo'
del segreto d' ufficio dinanzi al magistrato civile e penale. pt. 8
Nuova riv. trib., an. 35 (1979), fasc. 8-9, pag. 396-401
d2151; d04012; d2154; d5111; d61462; d4062; d4151; d41513; d1611
proseguendo un' indagine gia' in parte svolta, l' a. osserva che la normativa di cui agli artt. 342 e 352 del codice di procedura penale attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di consentire o vietare l' esercizio della funzione giudiziaria nei casi in cui l' assetto e la sicurezza dello stato possono venir compromessi; il giudice non puo' indagare negli atti costituenti segreto amministrativo e procurarsi in essi la prova penale: ricevuta dal pubblico ufficiale la dichiarazione di segretezza, il giudice puo' indagare solo se detti atti costituiscono corpo di reato. salvo il caso di rifiuto doloso, in caso di dubbio la dichiarazione di segretezza va sempre fatta. se non condivide il convincimento sulla segretezza della dichiarazione dei redditi il giudice, per ottenere l' esibizione, deve emettere ordine di sequestro. se il magistrato ha emesso ordinanza impugnabile e non irrevocabile il funzionario puo' impugnarla o per mancanza di motivazione o per inidoneita' della motivazione. se il magistrato ha emesso decreto inoppugnabile il funzionario deve, o mediante l' avvocatura di stato o direttamente, promuovere in via pregiudiziale l' azione in opposizione a tale atto ordinatorio e quella cautelare; la deroga al segreto d' ufficio puo' aver luogo solo per atto motivato dell' autorita' giudiziaria e pertanto la mancanza di motivazione da' luogo alla nullita' del decreto. se, a seguito del mancato invio della dichiarazione dei redditi per l' opposta segretezza, il magistrato, disatteso il segreto d' ufficio, ordina al funzionario di produrla all' autorita' giudiziaria locale con ordine di presentazione personale del funzionario stesso, questi deve invitare il giudice ad emettere un decreto motivato, ribadire il segreto e chiamare in causa la responsabilita' personale del magistrato.
art. 342 c.p.p. art. 352 c.p.p. art. 337 c.p.p. art. 19 l. 18 giugno 1955, n. 517 art. 148 c.p.p. art. 15 cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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