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| IDG791000575 | |
| 79.10.00575 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| di salvo nicolo'
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| del segreto d' ufficio dinanzi al magistrato civile e penale. pt. 8
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| Nuova riv. trib., an. 35 (1979), fasc. 8-9, pag. 396-401
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| d2151; d04012; d2154; d5111; d61462; d4062; d4151; d41513; d1611
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| proseguendo un' indagine gia' in parte svolta, l' a. osserva che la
normativa di cui agli artt. 342 e 352 del codice di procedura penale
attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di consentire o
vietare l' esercizio della funzione giudiziaria nei casi in cui l'
assetto e la sicurezza dello stato possono venir compromessi; il
giudice non puo' indagare negli atti costituenti segreto
amministrativo e procurarsi in essi la prova penale: ricevuta dal
pubblico ufficiale la dichiarazione di segretezza, il giudice puo'
indagare solo se detti atti costituiscono corpo di reato. salvo il
caso di rifiuto doloso, in caso di dubbio la dichiarazione di
segretezza va sempre fatta. se non condivide il convincimento sulla
segretezza della dichiarazione dei redditi il giudice, per ottenere
l' esibizione, deve emettere ordine di sequestro. se il magistrato ha
emesso ordinanza impugnabile e non irrevocabile il funzionario puo'
impugnarla o per mancanza di motivazione o per inidoneita' della
motivazione. se il magistrato ha emesso decreto inoppugnabile il
funzionario deve, o mediante l' avvocatura di stato o direttamente,
promuovere in via pregiudiziale l' azione in opposizione a tale atto
ordinatorio e quella cautelare; la deroga al segreto d' ufficio puo'
aver luogo solo per atto motivato dell' autorita' giudiziaria e
pertanto la mancanza di motivazione da' luogo alla nullita' del
decreto. se, a seguito del mancato invio della dichiarazione dei
redditi per l' opposta segretezza, il magistrato, disatteso il
segreto d' ufficio, ordina al funzionario di produrla all' autorita'
giudiziaria locale con ordine di presentazione personale del
funzionario stesso, questi deve invitare il giudice ad emettere un
decreto motivato, ribadire il segreto e chiamare in causa la
responsabilita' personale del magistrato.
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| art. 342 c.p.p.
art. 352 c.p.p.
art. 337 c.p.p.
art. 19 l. 18 giugno 1955, n. 517
art. 148 c.p.p.
art. 15 cost.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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