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129962
IDG791000577
79.10.00577 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. iii 27 marzo 1979, n. 1774
Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 147
d31352; d4042; d4041; d21801
cogliendo un contrasto tra tesi giurisprudenziale e tesi ministeriale, l' a. precisa che la cassazione esclude l' applicabilita' della ritenuta d' acconto sull' onorario del difensore nel caso di sentenza di condanna, sia che il soccombente paghi al difensore distrattario sia che paghi direttamente alla parte vittoriosa, mentre il ministero talvolta sembra recepire tale tesi talvolta sembra sostenere il contrario, dichiarando che la ritenuta va effettuata nel caso di sentenza di condanna con distrazione a favore del legale dell' onorario non riscosso. l' a. sottolinea l' importanza della pronuncia della cassazione, anche per l' implicita applicazione nel caso di compensi per i curatori fallimentari.
art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 93 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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