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| IDG791000578 | |
| 79.10.00578 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| falsitta gaspare
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| i presupposti di imponibilita' delle plusvalenze speculative isolate
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| nota a cass. sez. i 28 aprile 1979, n. 2469
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| Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 151-155
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23060; d23070; d23063; d23073; d312202; d312219; d312227; d312308
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| l' a. precisa che la categoria delle "operazioni poste in essere con
fini speculativi" di cui all' art. 76 del decreto sull' irpef
comprende sia le operazioni speculative come attivita' di
"intermediazione" nella circolazione o commercio giuridico dei beni
sia le operazioni speculative come attivita' di trasformazione o
costruzione sui beni al fine della loro valorizzazione. sussistono
operazioni del primo tipo quando l' acquisto del bene risulta
preordinato alla successiva vendita: la cassazione, operando una
dilatazione della nozione, ammette che l' acquisto possa aver luogo
con strumenti diversi dalla compravendita o da altri contratti di
scambio analoghi, ed include tra gli atti di acquisto anche negozi
non di scambio quale l' assegnazione di beni da una societa' ai soci
qualora si possa arguire che il socio beneficiario si e' avvalso
della sua posizione dominante nella societa' per provocarne lo
scioglimento anticipato e conseguire l' assegnazione del bene che
dovrebbe percio' ugualmente ritenersi preordinata alla successiva
attivita' speculativa. criticata tale interpretazione, l' a. precisa
che nel secondo tipo di operazioni speculative il tratto
caratteristico della speculativita' consiste in un intervento che ha
per oggetto il bene del quale si desidera mutare l' utilita' e quindi
il valore di scambio: la problematica degli indizi occorrenti per
accertare l' intento speculativo non riguarda tale genere di
operazioni alle quali la speculativita' e' coessenziale. precisa
infine che le operazioni di cui alla norma citata sono occasionali o
saltuarie o isolate e che se sono esercitate in modo non saltuario o
per professione abituale danno luogo non piu' a redditi diversi, ma a
redditi d' impresa.
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| art. 81 comma 2 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
art. 85 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
art. 76 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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