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Documento


129963
IDG791000578
79.10.00578 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
falsitta gaspare
i presupposti di imponibilita' delle plusvalenze speculative isolate
nota a cass. sez. i 28 aprile 1979, n. 2469
Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 151-155
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23060; d23070; d23063; d23073; d312202; d312219; d312227; d312308
l' a. precisa che la categoria delle "operazioni poste in essere con fini speculativi" di cui all' art. 76 del decreto sull' irpef comprende sia le operazioni speculative come attivita' di "intermediazione" nella circolazione o commercio giuridico dei beni sia le operazioni speculative come attivita' di trasformazione o costruzione sui beni al fine della loro valorizzazione. sussistono operazioni del primo tipo quando l' acquisto del bene risulta preordinato alla successiva vendita: la cassazione, operando una dilatazione della nozione, ammette che l' acquisto possa aver luogo con strumenti diversi dalla compravendita o da altri contratti di scambio analoghi, ed include tra gli atti di acquisto anche negozi non di scambio quale l' assegnazione di beni da una societa' ai soci qualora si possa arguire che il socio beneficiario si e' avvalso della sua posizione dominante nella societa' per provocarne lo scioglimento anticipato e conseguire l' assegnazione del bene che dovrebbe percio' ugualmente ritenersi preordinata alla successiva attivita' speculativa. criticata tale interpretazione, l' a. precisa che nel secondo tipo di operazioni speculative il tratto caratteristico della speculativita' consiste in un intervento che ha per oggetto il bene del quale si desidera mutare l' utilita' e quindi il valore di scambio: la problematica degli indizi occorrenti per accertare l' intento speculativo non riguarda tale genere di operazioni alle quali la speculativita' e' coessenziale. precisa infine che le operazioni di cui alla norma citata sono occasionali o saltuarie o isolate e che se sono esercitate in modo non saltuario o per professione abituale danno luogo non piu' a redditi diversi, ma a redditi d' impresa.
art. 81 comma 2 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 85 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 76 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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