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| IDG791000580 | |
| 79.10.00580 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| l.p.
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| sull' impedimento della decadenza nella rinnovazione della notifica
degli atti dell' ufficio ex art. 21 d.p.r. 636/1972
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| Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 172-177
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| d2171; d2175; d40730; d40750; d40756; d3081
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| secondo l' a. l' art. 21 del decreto n. 636 del 1972 sul contenzioso
tributario non fa che accogliere il principio generale previgente in
base al quale la commissione, se rileva un vizio di notificazione di
un atto di accertamento, puo' disporre la rinnovazione della
notifica, salvo che al momento della notifica irrituale l' ufficio
non sia incorso in decadenza. precisato che in materia tributaria il
ricorso del contribuente costituisce l' atto introduttivo del
giudizio e che e' consentita la rinnovazione della notifica degli
atti dell' ufficio contro i quali il contribuente puo' proporre
ricorso alla commissione di i grado (in quanto la legge tributaria
assimila l' atto dell' ufficio al ricorso del contribuente ai fini
della sanatoria della nullita' della notificazione), l' a. procede
all' esame comparato della disciplina processualistica e tributaria
della materia e chiarisce quindi la portata della sanatoria in
relazione all' impedimento della decadenza. al riguardo, commentando
la tesi giurisprudenziale secondo cui la sanatoria della nullita'
della notifica deve ritenersi realizzata ancorche' l' ufficio
rinotifichi volontariamente un atto semplicemente enunciativo e la
rinotifica venga eseguita dopo che sia scaduto il termine di
decadenza, l' a. sostiene che, se il contribuente non avesse proposto
il ricorso e l' ufficio, accortosi dell' irritualita', avesse
provveduto alla rinotificazione di un atto enunciativo, a prescindere
dalla decedenza opposta, l' atto non avrebbe potuto spiegare
efficacia sanante se il contribuente avesse avuto l' accortezza di
denunciare la nullita' dell' atto di accertamento, per difetto di
motivazione, nel termine previsto. espressa la propria adesione alla
tesi giurisprudenziale secondo cui la rinotifica volontaria puo'
essere eseguita anche dopo la scadenza del termine di decadenza, l'
a. critica la tesi della cassazione secondo cui che sotto il
previgente testo unico delle imposte dirette l' ufficio avrebbe
potuto rinotificare solo un atto munito di tutti i requisiti
essenziali e non oltre il termine di decadenza.
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| art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 15 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 291 c.p.c.
art. 164 c.p.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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