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129965
IDG791000580
79.10.00580 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
l.p.
sull' impedimento della decadenza nella rinnovazione della notifica degli atti dell' ufficio ex art. 21 d.p.r. 636/1972
Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 172-177
d2171; d2175; d40730; d40750; d40756; d3081
secondo l' a. l' art. 21 del decreto n. 636 del 1972 sul contenzioso tributario non fa che accogliere il principio generale previgente in base al quale la commissione, se rileva un vizio di notificazione di un atto di accertamento, puo' disporre la rinnovazione della notifica, salvo che al momento della notifica irrituale l' ufficio non sia incorso in decadenza. precisato che in materia tributaria il ricorso del contribuente costituisce l' atto introduttivo del giudizio e che e' consentita la rinnovazione della notifica degli atti dell' ufficio contro i quali il contribuente puo' proporre ricorso alla commissione di i grado (in quanto la legge tributaria assimila l' atto dell' ufficio al ricorso del contribuente ai fini della sanatoria della nullita' della notificazione), l' a. procede all' esame comparato della disciplina processualistica e tributaria della materia e chiarisce quindi la portata della sanatoria in relazione all' impedimento della decadenza. al riguardo, commentando la tesi giurisprudenziale secondo cui la sanatoria della nullita' della notifica deve ritenersi realizzata ancorche' l' ufficio rinotifichi volontariamente un atto semplicemente enunciativo e la rinotifica venga eseguita dopo che sia scaduto il termine di decadenza, l' a. sostiene che, se il contribuente non avesse proposto il ricorso e l' ufficio, accortosi dell' irritualita', avesse provveduto alla rinotificazione di un atto enunciativo, a prescindere dalla decedenza opposta, l' atto non avrebbe potuto spiegare efficacia sanante se il contribuente avesse avuto l' accortezza di denunciare la nullita' dell' atto di accertamento, per difetto di motivazione, nel termine previsto. espressa la propria adesione alla tesi giurisprudenziale secondo cui la rinotifica volontaria puo' essere eseguita anche dopo la scadenza del termine di decadenza, l' a. critica la tesi della cassazione secondo cui che sotto il previgente testo unico delle imposte dirette l' ufficio avrebbe potuto rinotificare solo un atto munito di tutti i requisiti essenziali e non oltre il termine di decadenza.
art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 15 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 291 c.p.c. art. 164 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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