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129967
IDG791000582
79.10.00582 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
l.p.
se le commissioni tributarie possano sospendere l' efficacia esecutiva degli atti impositivi ed esattivi
nota a comm. i grado firenze sez. vi 16 febbraio 1979
Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 186-191
d2171; d2175; d44022; d21721
precisato che, secondo la pronuncia annotata, su richiesta del contribuente che abbia proposto ricorso contro un avviso di accertamento od un atto esattivo la commissione di merito puo', in attesa della decisione che dovra' adottare sul merito, sospendere in via cautelare l' efficacia esecutoria dell' atto se il contribuente prova la sussistenza del "fumus boni iuris" e del pregiudizio grave ed imminente, l' a. condivide l' affermazione giurisprudenziale secondo cui l' ordinamento giuridico riconosce al cittadino la tutela preventiva sia che adisca il magistrato ordinario sia che adisca quello amministrativo, ma osserva che secondo la piu' autorevole giurisprudenza la giurisdizione delle commissioni e' di annullamento e la stessa condiziona quella del giudice ordinario dell' impugnazione, sicche' quella della corte d' appello in materia sarebbe di annullamento. nessuna norma del contenzioso tributario peraltro autorizza espressamente la corte d' appello a modificare o revocare l' atto dell' ufficio o sospendere l' esecuzione. l' a. rileva che alla finanza non puo' essere mantenuta, quando diventa parte nel giudizio, la potesta' discrezionale di sospendere o meno la riscossione e che comunque i provvedimenti cautelari si adottano sul riconoscimento di un fondato timore che non puo' aversi dalle commissioni tributarie.
art. 700 c.p.c. art. 39 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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