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129970
IDG791000586
79.10.00586 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' amati nicola
"particolarismo" e "diffusione" del diritto tributario
Dir. prat. trib., an. 50 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 519-531
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2; d95123; d21
l' a. osserva che l' importanza sempre maggiore assunta nei moderni ordinamenti dall' attivita' impositiva e la relativa facilita' con cui ne e' stata data una sistemazione teorica hanno fatto si' che l' attenzione della dottrina tributaria si sia concentrata sugli istituti tributari anziche' sul fenomeno finanziario nel suo complesso. ricorda che la formazione del diritto tributario come disciplina autonoma e' piuttosto recente, risalendo alla raccolta, cui procedette nel periodo immediatamente successivo al primo dopoguerra il legislatore tedesco, dei principi disciplinanti l' imposizione in un testo legislativo organico e completo. consolidatasi in germania, la tendenza ad isolare il sistema impositivo all' interno del piu' vasto quadro finanziario pubblico e' ben presto divenuta dominante anche in italia, ove peraltro l' idea del carattere politico dell' attivita' impositiva e' stata precisata attraverso la distinzione dei momenti giuridici concorrenti alla formazione dell' imposta: quello dell' istituzione del tributo e quello successivo dell' applicazione. nell' elaborazione del diritto tributario italiano, indipendentemente per molti aspetti da quello tedesco, prevale la concezione unitaria del diritto finanziario, basata sul carattere economico di questo particolare ordinamento giuridico, che assicura la sua autonomia rispetto ad altre discipline, con le quali non mancano tuttavia punti di contatto e legami talvolta profondi. il principio dell' autonomia del diritto tributario ha trovato la sua piu' compiuta teorizzazione ad opera del vanoni, secondo il quale, quando la legge tributaria impiega istituti di altri campi giuridici come fattispecie della propria produzione di norme, detti istituti vengono esaminati dalla legge tributaria come dati di fatto, permettendo ad essa di operare accostamenti tra istituti diversi nel campo di origine o distinzioni in seno allo stesso istituto in base a caratteristiche irrilevanti per il ramo del diritto che disciplina l' istituto, ma decisive per il diritto tributario. ricordato che la dottrina classica italiana, considerando il fenomeno giuridico nella sua pienezza e totalita', non stabiliva alcuna distinzione tra disciplina privatistica e tributaria delle singole fattispecie, l' a. conclude che, in opposizione al "particolarismo" del diritto tributario tedesco, sembra preferibile parlare di "diffusione" del diritto tributario italiano, per indicare come questo non possa essere circoscritto all' interno dell' ordinamento giuridico nel suo complesso, di cui e' aspetto essenziale. cio' non esclude peraltro che il diritto tributario abbia problemi e tecniche particolari che richiedono una specifica individuazione.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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