| l' a. osserva che l' importanza sempre maggiore assunta nei moderni
ordinamenti dall' attivita' impositiva e la relativa facilita' con
cui ne e' stata data una sistemazione teorica hanno fatto si' che l'
attenzione della dottrina tributaria si sia concentrata sugli
istituti tributari anziche' sul fenomeno finanziario nel suo
complesso. ricorda che la formazione del diritto tributario come
disciplina autonoma e' piuttosto recente, risalendo alla raccolta,
cui procedette nel periodo immediatamente successivo al primo
dopoguerra il legislatore tedesco, dei principi disciplinanti l'
imposizione in un testo legislativo organico e completo.
consolidatasi in germania, la tendenza ad isolare il sistema
impositivo all' interno del piu' vasto quadro finanziario pubblico e'
ben presto divenuta dominante anche in italia, ove peraltro l' idea
del carattere politico dell' attivita' impositiva e' stata precisata
attraverso la distinzione dei momenti giuridici concorrenti alla
formazione dell' imposta: quello dell' istituzione del tributo e
quello successivo dell' applicazione. nell' elaborazione del diritto
tributario italiano, indipendentemente per molti aspetti da quello
tedesco, prevale la concezione unitaria del diritto finanziario,
basata sul carattere economico di questo particolare ordinamento
giuridico, che assicura la sua autonomia rispetto ad altre
discipline, con le quali non mancano tuttavia punti di contatto e
legami talvolta profondi. il principio dell' autonomia del diritto
tributario ha trovato la sua piu' compiuta teorizzazione ad opera del
vanoni, secondo il quale, quando la legge tributaria impiega istituti
di altri campi giuridici come fattispecie della propria produzione di
norme, detti istituti vengono esaminati dalla legge tributaria come
dati di fatto, permettendo ad essa di operare accostamenti tra
istituti diversi nel campo di origine o distinzioni in seno allo
stesso istituto in base a caratteristiche irrilevanti per il ramo del
diritto che disciplina l' istituto, ma decisive per il diritto
tributario. ricordato che la dottrina classica italiana, considerando
il fenomeno giuridico nella sua pienezza e totalita', non stabiliva
alcuna distinzione tra disciplina privatistica e tributaria delle
singole fattispecie, l' a. conclude che, in opposizione al
"particolarismo" del diritto tributario tedesco, sembra preferibile
parlare di "diffusione" del diritto tributario italiano, per indicare
come questo non possa essere circoscritto all' interno dell'
ordinamento giuridico nel suo complesso, di cui e' aspetto
essenziale. cio' non esclude peraltro che il diritto tributario abbia
problemi e tecniche particolari che richiedono una specifica
individuazione.
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