| affrontando il problema del rapporto tra norme costituzionali
tributarie e norme ordinarie ed in particolare del principio della
capacita' contributiva, che in italia ha valore costituzionale
formale (mentre in brasile non e' formalizzato, anche se viene
desunto da quello di uguaglianza o da quello di legalita'), l' a.
osserva che molti tributi -e tra questi l' iva- denotano un ridotto
grado di conformita' a tale principio, interpretato nel senso che
nessun soggetto passivo puo' essere assoggettato ad imposta se non
pone in essere un fatto imponibile indice di capacita' contributiva.
illustrato brevemente il complesso meccanismo dell' iva, rileva che
il tributo colpisce in effetti il soggetto che dimostra capacita'
contributiva, cioe' il consumatore, ma che questi e' al di fuori del
sistema formale di applicazione dell' imposta. il problema di
raccordare il precetto costituzionale con la scelta di carattere
formale attuata dal legislatore ordinario si puo' risolvere dando
rilievo e giustificazione costituzionale al meccanismo giuridico di
traslazione. assumendo quale fondamento dell' iva la finalita' di
colpire in via indiretta il consumo, si giustifica il tributo a
livello costituzionale. l' a. conclude sul punto sostenendo che per
cogliere la natura giuridica dei tributi sui consumi quali l' iva e'
necessario prendere atto dell' assetto formale del procedimento
applicativo del tributo e nel contempo dare rilievo al suo fondamento
costituzionale. affrontando l' altro problema della nozione,
struttura e nascita dell' obbligazione tributaria, l' a. osserva che
normalmente (anche in brasile) si tende a considerarla come un dato
essenziale di ogni procedimento di imposizione, nel senso che nasce
direttamente dal presupposto, interamente disciplinato dalla legge,
senza che lo stato debba intervenire per la sua nascita con l'
accertamento. a tale impostazione si e' poi sovrapposta l' opposta
tesi secondo cui la nascita dell' obbligazione tributaria si collega
all' atto amministrativo di accertamento, che contiene il risultato
della verifica attuata dell' ufficio. la prima teoria (c.d.
dichiarativa) e' stata criticata dai fautori della teoria costitutiva
dell' accertamento in base alla considerazione che nel lasso di tempo
tra il verificarsi del presupposto e l' accertamento non c' e' la
possibilita' concreta di assoggettare il soggetto al tributo, che nei
casi in cui manca la dichiarazione l' attivita' dell' amministrazione
nell' accertamento non e' senz' altro solo di liquidazione e di stima
ed infine che nei casi in cui l' accertamento viene riconosciuto
illegittimo viene meno anche l' obbligazione tributaria. l' a.
precisa infine che a suo avviso il tributo puo' essere spesso un
semplice fatto di delimitazione quantitativa di una somma che si paga
al fisco, dissociato dall' obbligazione tributaria e pone in evidenza
i caratteri differenziatori dell' obbligazione tributaria da quella
civile.
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