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Documento


129971
IDG791000587
79.10.00587 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gallo franco
problemi vecchi e nuovi di diritto tributario
conferenza svolta presso la pontificia universita' cattolica di sao paulo il 23 settembre 1978 nell' ambito del vii corso di specializzazione in diritto tributario
Dir. prat. trib., an. 50 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 532-542
d202; d2120; d2122; d23150; d23154; d215; d95183
affrontando il problema del rapporto tra norme costituzionali tributarie e norme ordinarie ed in particolare del principio della capacita' contributiva, che in italia ha valore costituzionale formale (mentre in brasile non e' formalizzato, anche se viene desunto da quello di uguaglianza o da quello di legalita'), l' a. osserva che molti tributi -e tra questi l' iva- denotano un ridotto grado di conformita' a tale principio, interpretato nel senso che nessun soggetto passivo puo' essere assoggettato ad imposta se non pone in essere un fatto imponibile indice di capacita' contributiva. illustrato brevemente il complesso meccanismo dell' iva, rileva che il tributo colpisce in effetti il soggetto che dimostra capacita' contributiva, cioe' il consumatore, ma che questi e' al di fuori del sistema formale di applicazione dell' imposta. il problema di raccordare il precetto costituzionale con la scelta di carattere formale attuata dal legislatore ordinario si puo' risolvere dando rilievo e giustificazione costituzionale al meccanismo giuridico di traslazione. assumendo quale fondamento dell' iva la finalita' di colpire in via indiretta il consumo, si giustifica il tributo a livello costituzionale. l' a. conclude sul punto sostenendo che per cogliere la natura giuridica dei tributi sui consumi quali l' iva e' necessario prendere atto dell' assetto formale del procedimento applicativo del tributo e nel contempo dare rilievo al suo fondamento costituzionale. affrontando l' altro problema della nozione, struttura e nascita dell' obbligazione tributaria, l' a. osserva che normalmente (anche in brasile) si tende a considerarla come un dato essenziale di ogni procedimento di imposizione, nel senso che nasce direttamente dal presupposto, interamente disciplinato dalla legge, senza che lo stato debba intervenire per la sua nascita con l' accertamento. a tale impostazione si e' poi sovrapposta l' opposta tesi secondo cui la nascita dell' obbligazione tributaria si collega all' atto amministrativo di accertamento, che contiene il risultato della verifica attuata dell' ufficio. la prima teoria (c.d. dichiarativa) e' stata criticata dai fautori della teoria costitutiva dell' accertamento in base alla considerazione che nel lasso di tempo tra il verificarsi del presupposto e l' accertamento non c' e' la possibilita' concreta di assoggettare il soggetto al tributo, che nei casi in cui manca la dichiarazione l' attivita' dell' amministrazione nell' accertamento non e' senz' altro solo di liquidazione e di stima ed infine che nei casi in cui l' accertamento viene riconosciuto illegittimo viene meno anche l' obbligazione tributaria. l' a. precisa infine che a suo avviso il tributo puo' essere spesso un semplice fatto di delimitazione quantitativa di una somma che si paga al fisco, dissociato dall' obbligazione tributaria e pone in evidenza i caratteri differenziatori dell' obbligazione tributaria da quella civile.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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