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| IDG791000591 | |
| 79.10.00591 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| mayer giuseppe
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| applicazione delle agevolazioni tributarie a recenti tipi di
strutture abitative
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| Dir. prat. trib., an. 50 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 564-571
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23106; d23157; d24047; d216; d1820
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| premesso che la legislazione sulle agevolazioni tributarie in materia
di edilizia privata e' antica e che la riforma tributaria ha
stabilito il criterio limitativo di far decadere tutte le
agevolazioni non espressamente richiamate, l' a. prende in
considerazione alcune recenti forme abitative. per quanto riguarda in
particolare la casa-albergo ( la cui nozione corrente e' complessa e
non univoca) l' a. ritiene che da un' interpretazione razionale delle
norme di cui alla legge n. 408 del 1949 e delle altre che
disciplinano le agevolazioni tributarie nel settore edilizio si possa
desumere la seguente normativa: applicazione dell' aliquota ridotta
di cui all' art. 79 del decreto sull' iva per le case-albergo che per
struttura e funzionalita' sono autosufficienti e destinate ad
accogliere nuclei familiari o persone singole in modo permanente,
nonche' per quelle con caratteristiche di villeggiatura o di riposo
per ferie che, pur non ospitando in modo permanente nuclei familiari
o persone singole, presentano struttura e funzionalita' che lo
consentirebbero; applicazione dell' aliquota normale per le
case-albergo con caratteristiche tipicamente turistiche, con
dipendenza degli occupanti dai servizi collettivi e per quelle in
multiproprieta'. condizione per il godimento dell' agevolazione e' la
sussistenza della caratteristica di casa di abitazione "non di lusso"
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| art. 79 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601
art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601
l. 2 luglio 1949, n. 408
l. 19 luglio 1961, n. 659
r.d. 21 giugno 1938, n. 1094
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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