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129976
IDG791000592
79.10.00592 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' orsi vincenzo
sulla responsabilita' dei liquidatori e amministratori per le imposte non pagate dalla societa'
nota a cass. sez. i 14 marzo 1978, n. 1273
Dir. prat. trib., an. 50 (1979), fasc. 3, pt. 2, pag. 273-293
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d312203; d312209; d312214; d312219; d312222; d312304; d312308; d23077; d2144; d2145; d2174; d2171; d23078
in tema di responsabilita' dei liquidatori per le imposte non pagate dalla societa' l' a. osserva che la giurisprudenza dell' ultimo ventennio ha escluso che detta responsabilita' abbia natura fiscale, sostenendo che nasce a carico dei suddetti soggetti per la condotta tenuta nella procedura di liquidazione quando ricorrono i presupposti dell' esistenza di un debito d' imposta totalmente o parzialmente insoluto facente capo alla societa', dell' esistenza di attivita' nel patrimonio sociale in liquidazione e della distrazione da parte del liquidatore di tali attivita' (cioe' la devoluzione a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute). l' a. precisa che liquidatore ed amministratore sono responsabili per fatto proprio se omettono una precisa regola di condotta (fattispecie omissiva costituita dal non aver accertato l' inesistenza di pendenze tributarie della societa' prima di distribuire ai soci le attivita' realizzate con la liquidazione);la sanzione prevista ha la caratteristica di non cumularsi con il tributo ne' di graduarsi in proporzione ad esso, ma di commisurarsi all' entita' delle attivita' realizzate e distratte (entro i limiti massimi dei tributi non pagati dalla societa'). la giurisprudenza, nell' interpretare l' art. 265 del previgente testo unico delle imposte dirette, ha ritenuto che la norma operi tutte le volte che una societa' entri di fatto nella fase di realizzazione integrale del suo patrimonio per il pagamento delle passivita' e la distribuzione degli eventuali residui tra gli aventi diritto ed ha pertanto esteso la responsabilita' dei liquidatori agli amministratori. in merito all' art. 36 del decreto n. 602 del 1973 l' a. osserva che tale norma ha risolto gran parte dei problemi che sussistevano in materia, ma ne ha creati altri, sia per aver previsto la responsabilita' dei soci (che secondo l' a. e' solidale) sia per aver accostato la responsabilita' di liquidatori, amministratori e soci ai debiti tributari (con conseguenti perplessita' per l' aspetto contenzioso).
art. 36 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 265 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 2456 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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