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| IDG791000592 | |
| 79.10.00592 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| d' orsi vincenzo
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| sulla responsabilita' dei liquidatori e amministratori per le imposte
non pagate dalla societa'
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| nota a cass. sez. i 14 marzo 1978, n. 1273
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| Dir. prat. trib., an. 50 (1979), fasc. 3, pt. 2, pag. 273-293
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d312203; d312209; d312214; d312219; d312222; d312304; d312308;
d23077; d2144; d2145; d2174; d2171; d23078
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| in tema di responsabilita' dei liquidatori per le imposte non pagate
dalla societa' l' a. osserva che la giurisprudenza dell' ultimo
ventennio ha escluso che detta responsabilita' abbia natura fiscale,
sostenendo che nasce a carico dei suddetti soggetti per la condotta
tenuta nella procedura di liquidazione quando ricorrono i presupposti
dell' esistenza di un debito d' imposta totalmente o parzialmente
insoluto facente capo alla societa', dell' esistenza di attivita' nel
patrimonio sociale in liquidazione e della distrazione da parte del
liquidatore di tali attivita' (cioe' la devoluzione a fini diversi
dal pagamento delle imposte dovute). l' a. precisa che liquidatore ed
amministratore sono responsabili per fatto proprio se omettono una
precisa regola di condotta (fattispecie omissiva costituita dal non
aver accertato l' inesistenza di pendenze tributarie della societa'
prima di distribuire ai soci le attivita' realizzate con la
liquidazione);la sanzione prevista ha la caratteristica di non
cumularsi con il tributo ne' di graduarsi in proporzione ad esso, ma
di commisurarsi all' entita' delle attivita' realizzate e distratte
(entro i limiti massimi dei tributi non pagati dalla societa'). la
giurisprudenza, nell' interpretare l' art. 265 del previgente testo
unico delle imposte dirette, ha ritenuto che la norma operi tutte le
volte che una societa' entri di fatto nella fase di realizzazione
integrale del suo patrimonio per il pagamento delle passivita' e la
distribuzione degli eventuali residui tra gli aventi diritto ed ha
pertanto esteso la responsabilita' dei liquidatori agli
amministratori. in merito all' art. 36 del decreto n. 602 del 1973 l'
a. osserva che tale norma ha risolto gran parte dei problemi che
sussistevano in materia, ma ne ha creati altri, sia per aver previsto
la responsabilita' dei soci (che secondo l' a. e' solidale) sia per
aver accostato la responsabilita' di liquidatori, amministratori e
soci ai debiti tributari (con conseguenti perplessita' per l' aspetto
contenzioso).
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| art. 36 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 265 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
art. 2456 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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