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129983
IDG791000599
79.10.00599 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
podenzana bonvino davide
obbligazione solidale d' imposta e litisconsorzio necessario
nota a cass. sez. i 19 ottobre 1977, n. 4469
Dir. prat. trib., an. 50 (1979), fasc. 3, pt. 2, pag. 323-331
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2141; d30512; d2157; d40550
condividendo la tesi giurisprudenziale secondo cui deve escludersi la sussistenza del litisconsorzio necessario tra i condebitori d' imposta, l' a. ricorda come il precedente, opposto orientamento della suprema corte in materia di solidarieta' tributaria, peraltro autorevolmente contrastato dalla dottrina, abbia subito un radicale mutamento a seguito della sentenza con cui la corte costituzionale ha dichiarato l' incostituzionalita' degli artt. 20 e 21 del decreto n. 1639 del 1936 nella parte in cui prevedevano che i termini per l' impugnazione dell' avviso di accertamento decorressero per tutti i condebitori dal momento della notifica effettuata nei confronti di uno solo di essi. sostenuta la perfetta identita' della solidarieta' tributaria con quella civilistica, la cassazione ha infine affermato, con la sentenza annotata, l' efficacia dell' avviso di accertamento nei confronti del solo contribuente cui sia stato notificato. l' a. rileva l' incompatibilita' dell' istituto del litisconsorzio necessario, che postula la partecipazione al giudizio di tutti i condebitori, con la natura e la funzione dell' obbligazione solidale, che si caratterizza proprio per la facolta' concessa al creditore di perseguire per l' intero ammontare del credito uno od alcuni solo dei coobbligati. secondo l' a. il principio non puo' subire eccezioni quando la risoluzione della controversia insorta tra un condebitore e l' organo impositore implichi un totale riesame del presupposto d' imposta o l' integrale riliquidazione del tributo. la facolta' di giovarsi del giudicato piu' favorevole spetta solo ai condebitori rimasti estranei al giudizio.
art. 1306 comma 2 c.c. art. 20 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 art. 21 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 c. cost. 16 maggio 1968, n. 48
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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