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Documento


129991
IDG790601374
79.06.01374 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ragusa maggiore giuseppe
holding, gruppo di societa' e titolarita' del marchio
Vita not., an. 29 (1977), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 1-10
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31140; d31122
poiche' il marchio contraddistingue il prodotto, la sua utilizzazione, indipendentemente dalla dalla separazione causata dalla personalita' giuridica, favorisce un qualsiasi soggetto del gruppo di societa'. si esclude cosi' che si abbia decadenza del marchio per il fatto che esso sia usato non direttamente, ma da una societa' del gruppo. dall' art. 2570 del codice civile, in tema di marchi collettivi, si rileva che il marchio e' sempre associato ad un esercizio economico, ci si domanda allora se la norma citata operi anche quando l' impresa sia esercitata da un soggetto diverso dall' ente o associazione, non svolgendo invece questa attivita' economica. l' esame della giurisprudenza chiarisce che il superamento della personalita' giuridica coinvolge sempre soggetti nel medesimo ramo; non e' dunque relativa al caso che la societa' controllante sia una semplice finanziaria, com' e' in genere la holding. la tutela dell' art. 2570 e' vista, pertanto, come diretta a garantire la attivita' produttiva, non e' quindi estendibile a ipotesi nelle quali lo scopo della capogruppo non sia quello della produzione. dopo aver cosi' configurato il gruppo di societa', e accettando la tesi che il principio del marchio collettivo operi anche in diritto internazionale, si giunge alla conclusione che l' uso del marchio da parte della societa' collegata agevola la societa' titolare, impedendo la decadenza del marchio stesso, anche se questa appartiene ad uno stato estero.
art. 2570 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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