| poiche' il marchio contraddistingue il prodotto, la sua
utilizzazione, indipendentemente dalla dalla separazione causata
dalla personalita' giuridica, favorisce un qualsiasi soggetto del
gruppo di societa'. si esclude cosi' che si abbia decadenza del
marchio per il fatto che esso sia usato non direttamente, ma da una
societa' del gruppo. dall' art. 2570 del codice civile, in tema di
marchi collettivi, si rileva che il marchio e' sempre associato ad un
esercizio economico, ci si domanda allora se la norma citata operi
anche quando l' impresa sia esercitata da un soggetto diverso dall'
ente o associazione, non svolgendo invece questa attivita' economica.
l' esame della giurisprudenza chiarisce che il superamento della
personalita' giuridica coinvolge sempre soggetti nel medesimo ramo;
non e' dunque relativa al caso che la societa' controllante sia una
semplice finanziaria, com' e' in genere la holding. la tutela dell'
art. 2570 e' vista, pertanto, come diretta a garantire la attivita'
produttiva, non e' quindi estendibile a ipotesi nelle quali lo scopo
della capogruppo non sia quello della produzione. dopo aver cosi'
configurato il gruppo di societa', e accettando la tesi che il
principio del marchio collettivo operi anche in diritto
internazionale, si giunge alla conclusione che l' uso del marchio da
parte della societa' collegata agevola la societa' titolare,
impedendo la decadenza del marchio stesso, anche se questa appartiene
ad uno stato estero.
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