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129997
IDG790601380
79.06.01380 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
milone leonardo
le vicende tributarie delle sentenze di separazione personale e di divorzio
Vita not., an. 29 (1977), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 220-224
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23103; d4410; d450
prima della riforma tributaria le sentenze di separazione erano per legge sottoposte al regime della tassa fissa di registro. tale trattamento veniva esteso, in via analogica, alle sentenze di divorzio, anche se la giurisprudenza, per quelle che contenevano trasferimenti di diritti reali da un coniuge all' altro, riteneva applicabile l' imposta proporzionale di registro. con l' entrata in vigore della riforma tributaria le cose si erano complicate, non essendoci nella nuova normativa alcun riferimento alle sentenze di separazione e di divorzio, ed emergeva chiaramente il problema della tassazione dell' eventuale contenuto patrimoniale di tali sentenze. l' amministrazione finanziaria, ponendosi in contrasto con la dottrina, risolveva i dubbi esistenti ritenendo che i provvedimenti in esame dovessero essere sottoposti ad imposta proporzionale. a chiarire l' intricato argomento interviene finalmente il legislatore che, con legge 10 maggio 1976 n. 260, afferma che le sentenze di separazione e di divorzio, "ancorche' portanti condanne al pagamento di assegni o attribuzione di beni patrimoniali", vanno sottoposte all' imposta fissa di registro. l' a. ha alcune perplessita' in proposito. si domanda' cioe', se il benevolo trattamento riservato dalla nuova norma agli atti di trasferimento conseguenti alle sentenze in questione, non instauri una larga area di evasione fiscale, resa possibile dal ricorso simulato a tali provvedimenti per consentire il passaggio di grossi patrimoni da un coniuge all' altro.
l. 10 maggio 1976, n. 260
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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