| prima della riforma tributaria le sentenze di separazione erano per
legge sottoposte al regime della tassa fissa di registro. tale
trattamento veniva esteso, in via analogica, alle sentenze di
divorzio, anche se la giurisprudenza, per quelle che contenevano
trasferimenti di diritti reali da un coniuge all' altro, riteneva
applicabile l' imposta proporzionale di registro. con l' entrata in
vigore della riforma tributaria le cose si erano complicate, non
essendoci nella nuova normativa alcun riferimento alle sentenze di
separazione e di divorzio, ed emergeva chiaramente il problema della
tassazione dell' eventuale contenuto patrimoniale di tali sentenze.
l' amministrazione finanziaria, ponendosi in contrasto con la
dottrina, risolveva i dubbi esistenti ritenendo che i provvedimenti
in esame dovessero essere sottoposti ad imposta proporzionale. a
chiarire l' intricato argomento interviene finalmente il legislatore
che, con legge 10 maggio 1976 n. 260, afferma che le sentenze di
separazione e di divorzio, "ancorche' portanti condanne al pagamento
di assegni o attribuzione di beni patrimoniali", vanno sottoposte
all' imposta fissa di registro. l' a. ha alcune perplessita' in
proposito. si domanda' cioe', se il benevolo trattamento riservato
dalla nuova norma agli atti di trasferimento conseguenti alle
sentenze in questione, non instauri una larga area di evasione
fiscale, resa possibile dal ricorso simulato a tali provvedimenti per
consentire il passaggio di grossi patrimoni da un coniuge all' altro.
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