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130004
IDG790601598
79.06.01598 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
piria carlo
cessione di azienda e responsabilita' per l' indennita' di anzianita'
Dir. lav., an. 50 (1976), fasc. 1, pt. 1, pag. 69-72
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31160; d7472
l' a. rileva come la suprema corte abbia fino ad oggi affrontato tre volte il tema della responsabilita' dell' alienante per le indennita' di anzianita' dovute al personale occupato presso l' azienda ceduta, affermando la legittimazione passiva dell' alienante stesso, solidalmente obbligato col cessionario, per le indennita' di anzianita' maturate a favore dei dipendenti al momento del trasferimento. non condividendo tale conclusione l' a. anzitutto pone in evidenza come l' orientamento della corte contraddica agli artt. 2112 e 2120 del codice civile: al primo perche' il principio della solidarieta' ivi disposto vale ad affermare la responsabilita' del cessionario per debiti contratti dall' alienante e non di quest' ultimo per debiti divenuti liquidi ed esigibili successivamente alla cessione e dei quali il cessionario e' integralmente responsabile. al secondo perche' in virtu' di tale norma l' indennita' di anzianita' e' da considerarsi obbligazione a contenuto indivisibile e infrazionabile, in quanto determinato solo al momento della risoluzione del rapporto. secondo l' a., pertanto, l' obbligazione per l' indennita' di anzianita' non solo scade, ma si determina come debitum solo alla cessazione del rapporto di lavoro, e prima non puo' produrre altro effetto che quel generale dovere di mantenere da parte dell' imprenditore, con la propria garanzia patrimoniale, le ragioni del creditore, obbligo che trova nell' art. 2740 del codice civile la sua radice normativa.
art. 2120 c.c. art. 2740 c.c. cass. 13 agosto 1952, n. 2692 cass. 31 gennaio 1957, n. 343 cass. 28 luglio 1969, n. 2855 art. 2112 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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