| 130004 | |
| IDG790601598 | |
| 79.06.01598 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| piria carlo
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| cessione di azienda e responsabilita' per l' indennita' di anzianita'
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| Dir. lav., an. 50 (1976), fasc. 1, pt. 1, pag. 69-72
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31160; d7472
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| l' a. rileva come la suprema corte abbia fino ad oggi affrontato tre
volte il tema della responsabilita' dell' alienante per le indennita'
di anzianita' dovute al personale occupato presso l' azienda ceduta,
affermando la legittimazione passiva dell' alienante stesso,
solidalmente obbligato col cessionario, per le indennita' di
anzianita' maturate a favore dei dipendenti al momento del
trasferimento. non condividendo tale conclusione l' a. anzitutto pone
in evidenza come l' orientamento della corte contraddica agli artt.
2112 e 2120 del codice civile: al primo perche' il principio della
solidarieta' ivi disposto vale ad affermare la responsabilita' del
cessionario per debiti contratti dall' alienante e non di quest'
ultimo per debiti divenuti liquidi ed esigibili successivamente alla
cessione e dei quali il cessionario e' integralmente responsabile. al
secondo perche' in virtu' di tale norma l' indennita' di anzianita'
e' da considerarsi obbligazione a contenuto indivisibile e
infrazionabile, in quanto determinato solo al momento della
risoluzione del rapporto. secondo l' a., pertanto, l' obbligazione
per l' indennita' di anzianita' non solo scade, ma si determina come
debitum solo alla cessazione del rapporto di lavoro, e prima non puo'
produrre altro effetto che quel generale dovere di mantenere da parte
dell' imprenditore, con la propria garanzia patrimoniale, le ragioni
del creditore, obbligo che trova nell' art. 2740 del codice civile la
sua radice normativa.
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| art. 2120 c.c.
art. 2740 c.c.
cass. 13 agosto 1952, n. 2692
cass. 31 gennaio 1957, n. 343
cass. 28 luglio 1969, n. 2855
art. 2112 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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