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130007
IDG790601601
79.06.01601 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
federico franco
l' eccessiva morbilita' quale causa di legittimazione del potere di recesso
Dir. lav., an. 50 (1976), fasc. 2, pt. 1, pag. 105-113
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74700; d746
l' a. rileva che, secondo un affermato indirizzo giurisprudenziale, favorevole a riconoscere l' eccessiva morbilita' come evento legittimante il licenziamento, si ha che siffatta situazione realizza una fattispecie di recesso ex art. 1464 del codice civile, integrando gli estremi richiesti dall' art. 2119 codice civile per l' esistenza di una giusta causa di licenziamento, ed inoltre concretizza l' ipotesi di notevole inadempimento di cui all' art. 3 legge 604 del 1966, cioe' del giustificato motivo del licenziamento. rileva pure che tale orientamento giurisprudenziale e' stato criticato da un indirizzo minoritario del quale illustra i principali argomenti addotti, ritenendoli pero' poco fondati ed esponendoli a puntuale replica. l' a., in via subordinata od anche complementare rispetto alla soluzione accolta, prospetta la possibilita' di procedere a licenziamento anche in base alla motivazione di superato periodo del massimo computo per causa di malattia, di cui alla disposizione di principio contenuta nel comma 2 dell' art. 2110 del codice civile, puntualizzata in vari contratti collettivi, illustrando i limiti e la portata del c.d. periodo di computo e la sua influenza sinallagmatica funzionale.
art. 1464 c.c. art. 2119 c.c. art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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