| l' a. affronta la questione se il calcolo degli interessi debba
operarsi sul solo credito "originario" del lavoratore, ovvero su
quello gia' "rivalutato" in base al disposto dell' art. 429, comma 3
del codice procedura civile. l' indagine e' effettuata attraverso un
esame del regime giuridico previgente la novella del 1973, delle
norme cioe' che regolavano l' inadempimento degli obblighi pecuniari
del datore di lavoro nei confronti del lavoratore dipendente. secondo
l' a. non sembra che l' art. 429, comma 3, novellato, abbia voluto o
potuto trasformare la natura giuridica delle suddette obbligazioni
pecuniarie, che presupponevano e presuppongono pur sempre debiti di
valuta e non di valore, ora pero' con clausola di rivalutazione in
base agli indici istat riferita al "credito" (somma originariamente
dovuta), e non ai "crediti" (somma originariamente dovuta e
interessi). pertanto, secondo l' a., gli interessi di cui al citato
comma 3 dell' art. 429 assolvono alla funzione di riparare, in misura
forfettaria, il danno conseguente al mancato tempestivo pagamento del
debito pecuniario di lavoro. quindi, in ogni caso, se inadempimento
vi e' stato, questo riguarda solo il pagamento della somma
"originariamente" dovuta ed il pregiudizio riconducibile al fatto del
ritardo e' compensato, indipendentemente dalla svalutazione
monetaria, con la corresponsione degli interessi legali.
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