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130010
IDG790601604
79.06.01604 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
frattarolo vittorio
in tema di calcolo degli interessi sul credito di lavoro da rivalutare ex art. 429, 3 co. c.p.c.
Dir. lav., an. 50 (1976), fasc. 2, pt. 1, pag. 146-155
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74493
l' a. affronta la questione se il calcolo degli interessi debba operarsi sul solo credito "originario" del lavoratore, ovvero su quello gia' "rivalutato" in base al disposto dell' art. 429, comma 3 del codice procedura civile. l' indagine e' effettuata attraverso un esame del regime giuridico previgente la novella del 1973, delle norme cioe' che regolavano l' inadempimento degli obblighi pecuniari del datore di lavoro nei confronti del lavoratore dipendente. secondo l' a. non sembra che l' art. 429, comma 3, novellato, abbia voluto o potuto trasformare la natura giuridica delle suddette obbligazioni pecuniarie, che presupponevano e presuppongono pur sempre debiti di valuta e non di valore, ora pero' con clausola di rivalutazione in base agli indici istat riferita al "credito" (somma originariamente dovuta), e non ai "crediti" (somma originariamente dovuta e interessi). pertanto, secondo l' a., gli interessi di cui al citato comma 3 dell' art. 429 assolvono alla funzione di riparare, in misura forfettaria, il danno conseguente al mancato tempestivo pagamento del debito pecuniario di lavoro. quindi, in ogni caso, se inadempimento vi e' stato, questo riguarda solo il pagamento della somma "originariamente" dovuta ed il pregiudizio riconducibile al fatto del ritardo e' compensato, indipendentemente dalla svalutazione monetaria, con la corresponsione degli interessi legali.
art. 429 comma 3 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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