| in una breve nota l' a. pone in evidenza come sia "di attualita'",
alla fine del 1976, la decisione di dare al cnel quella funzionalita'
che la costituzione gli attribuiva, ma che era andata perduta per la
scarsa simpatia che parlamento e governo avevano di fatto dimostrato
verso questa specie di terza camera, messa a loro disposizione con l'
art. 99 della costituzione per alta consulenza. l' a. rileva che per
il riordinamento del cnel non si e' fatto altro che utilizzare la
vecchia legge n. 33 del 1957, che avrebbe dovuto restare in vigore
solo fino alla attuazione dell' art. 99 nella sua interezza, attesa
questa gia' durata per piu' di 30 anni. svolge quindi alcune
considerazioni circa il metodo di designazione dei membri del cnel, e
circa la nomina del suo presidente e la scelta di fatto operata, che
ha riscosso non plebiscitarie accoglienze, anche sindacali,
concludendo con una "prognosi riservata" per il presidente, ma con
una notazione non sfavorevole: la preoccupazione di voler dare un
ritmo meditativo, prima di fornire al legislatore elementi concreti
per attuare un riforma che sia chiaramente razionale.
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