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| IDG790601659 | |
| 79.06.01659 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| federico pietro
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| bracciantato e contratto a termine
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| Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 5, pt. 1, pag. 375-380
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d734; d74412
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| l' a. rileva che la legge 18 aprile 1962 n. 230 ha modificato
profondamente il rapporto di lavoro bracciantile. mette in luce che
il contratto con il bracciante puo' prevedere un termine solo in
quanto detto termine risulti da atto scritto e siano presenti le
condizioni di cui all' art. 1, secondo comma, della citata legge.
osserva che con la legge del 1962 si possono distinguere tre tipi di
operai agricoli: i salariati fissi, i braccianti con contratto a
tempo determinato, o braccianti semifissi, e i braccianti
giornalieri. evidenzia che solo la contrattazione collettiva piu'
recente ha introdotto una netta distinzione tra lavoratori a tempo
determinato e a tempo indeterminato. individua, alla luce dei patti
nazionali del 1973 e '74, le ipotesi che consentono l' assunzione a
termine in via contrattuale nella brevita' dei lavori, nella
stagionalita' degli stessi, nella necessita' di sostituire operai
assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto
di lavoro, nel riferimento ad una fase lavorativa. rileva poi che i
patti nazionali citati e l' accordo del 14 agosto 1976 prevedono la
trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo
indeterminato, in presenza di un determinato numero di giornate
lavorative nell' arco dell' anno (minimo 181 giornate lavorative).
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| l. 18 aprile 1962, n. 230
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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