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Documento


130038
IDG790601659
79.06.01659 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
federico pietro
bracciantato e contratto a termine
Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 5, pt. 1, pag. 375-380
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d734; d74412
l' a. rileva che la legge 18 aprile 1962 n. 230 ha modificato profondamente il rapporto di lavoro bracciantile. mette in luce che il contratto con il bracciante puo' prevedere un termine solo in quanto detto termine risulti da atto scritto e siano presenti le condizioni di cui all' art. 1, secondo comma, della citata legge. osserva che con la legge del 1962 si possono distinguere tre tipi di operai agricoli: i salariati fissi, i braccianti con contratto a tempo determinato, o braccianti semifissi, e i braccianti giornalieri. evidenzia che solo la contrattazione collettiva piu' recente ha introdotto una netta distinzione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato. individua, alla luce dei patti nazionali del 1973 e '74, le ipotesi che consentono l' assunzione a termine in via contrattuale nella brevita' dei lavori, nella stagionalita' degli stessi, nella necessita' di sostituire operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, nel riferimento ad una fase lavorativa. rileva poi che i patti nazionali citati e l' accordo del 14 agosto 1976 prevedono la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, in presenza di un determinato numero di giornate lavorative nell' arco dell' anno (minimo 181 giornate lavorative).
l. 18 aprile 1962, n. 230
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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