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130078
IDG790601951
79.06.01951 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
girino franco
la mediazione matrimoniale: appunti per un esperimento di microcomparazione
Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 3, pag. 494-528
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3012; d95101
l' a. compie la sua ricerca, avente ad oggetto la mediazione matrimoniale, nell' ambito della famiglia giuridica romano-germanica. il diritto positivo francese omette qualsiasi regolamentazione della mediazione nuziale, mentre la giurisprudenza dal 1804 in poi e' stata prima oscillante poi contraria alla mediazione matrimoniale, ed infine di nuovo oscillante. da notare che agli inizi del ventesimo secolo non sono mancati in dottrina alcuni sostenitori della illegittimita' del contratto in analisi. il codice civile austriaco sancisce la nullita' dei contratti mediante i quali si stipula un corrispettivo per la negoziazione di un matrimonio, mentre il codice civile spagnolo non solo non prevede la mediazione nuziale ma neppure disciplina la mediazione in genere; ne approfitta la dottrina iberica per sostenere la nullita' della mediazione matrimoniale, mentre la giurisprudenza e' oscillante. il codice civile tedesco disciplina invece la mediazione nuziale, ma esclude, a detrimento del mediatore, la esigibilita' di ogni corrispettivo (prevedendo pero' la "soluti retentio"). considerazioni analoghe valgono per il diritto elvetico. per quanto concerne il diritto italiano, in materia di mediazione matrimoniale, il silenzio del legislatore si prolunga dal 1865, e a cio' si contrappone una giurisprudenza oscillante e una dottrina piuttosto divisa. l' a., circa la presunta contrarieta' al buon costume della mediazione nuziale, si chiede se la maggioranza degli italiani ritenga, oggi, immorale il contratto di prossenetico, mentre giudica inammissibile la tesi dell' illiceita' per contrarieta' all' ordine pubblico. l' a. poi, in base all' indagine compiuta, sottolinea che il principio della nullita' della mediazione matrimoniale e' fortemente incrinato, e riscontra un inizio di convergenza a favore della tesi della liceita' della mediazione nuziale, tale da far presumere un ritorno verso il diritto romano, dove i mediatori matrimoniali erano, per lo piu', trattati con favore
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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