| l' a. compie la sua ricerca, avente ad oggetto la mediazione
matrimoniale, nell' ambito della famiglia giuridica romano-germanica.
il diritto positivo francese omette qualsiasi regolamentazione della
mediazione nuziale, mentre la giurisprudenza dal 1804 in poi e' stata
prima oscillante poi contraria alla mediazione matrimoniale, ed
infine di nuovo oscillante. da notare che agli inizi del ventesimo
secolo non sono mancati in dottrina alcuni sostenitori della
illegittimita' del contratto in analisi. il codice civile austriaco
sancisce la nullita' dei contratti mediante i quali si stipula un
corrispettivo per la negoziazione di un matrimonio, mentre il codice
civile spagnolo non solo non prevede la mediazione nuziale ma neppure
disciplina la mediazione in genere; ne approfitta la dottrina iberica
per sostenere la nullita' della mediazione matrimoniale, mentre la
giurisprudenza e' oscillante. il codice civile tedesco disciplina
invece la mediazione nuziale, ma esclude, a detrimento del mediatore,
la esigibilita' di ogni corrispettivo (prevedendo pero' la "soluti
retentio"). considerazioni analoghe valgono per il diritto elvetico.
per quanto concerne il diritto italiano, in materia di mediazione
matrimoniale, il silenzio del legislatore si prolunga dal 1865, e a
cio' si contrappone una giurisprudenza oscillante e una dottrina
piuttosto divisa. l' a., circa la presunta contrarieta' al buon
costume della mediazione nuziale, si chiede se la maggioranza degli
italiani ritenga, oggi, immorale il contratto di prossenetico, mentre
giudica inammissibile la tesi dell' illiceita' per contrarieta' all'
ordine pubblico. l' a. poi, in base all' indagine compiuta,
sottolinea che il principio della nullita' della mediazione
matrimoniale e' fortemente incrinato, e riscontra un inizio di
convergenza a favore della tesi della liceita' della mediazione
nuziale, tale da far presumere un ritorno verso il diritto romano,
dove i mediatori matrimoniali erano, per lo piu', trattati con favore
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