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130079
IDG790601952
79.06.01952 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
iacono augusto
appunti sulla competenza in tema di controversie relative a contratti agrari
Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 3, pag. 529-532
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d914; d40222
l' a. rileva che, secondo alcune massime della cassazione, nelle controversie in cui l' attore chiede il rilascio di un immobile, assumendo che la controparte lo detiene senza titolo o a titolo di comodato o di locazione urbana, se il convenuto oppone di aver diritto al godimento dell' immobile stesso in virtu' di un contratto di affitto di fondo rustico, sorge, per effetto di questa sola eccezione, la competenza delle sezioni specializzate agrarie. l' a., ricordando che tale principio e' andato affermandosi dopo l' entrata in vigore dell' art. 26 della legge n. 11 del 1971, che ha attribuito alle sezioni specializzate tutte le controversie riguardanti l' attuazione della legge medesima e delle altre norme o leggi sull' affitto, ritiene che il ricordato principio risenta di un' errata interpretazione estensiva dell' articolo in questione; a tale proposito sostiene, concordando con parte della giurisprudenza, che l' art. 26 si riferisce soltanto alle leggi o norme speciali in tema di affitto. l' a. e' dell' avviso, quindi, che nella fattispecie inizialmente prospettata sia da escludere la competenza delle sezioni specializzate perche' non occorre risolvere questioni di proroga o di risoluzione di un contratto agrario e perche' la controversia comporta l' applicazione di leggi o norme speciali sull' affitto. inoltre, secondo l' a., la competenza di dette sezioni va negata perche' l' indagine sull' esistenza o sulla natura del rapporto ha carattere preliminare e puo' essere decisa, "incidenter tantum", dal giudice della domanda; infine, perche' la controversia non implica la soluzione di questioni interne al rapporto contrattuale agrario, e richiede che si accerti, non tanto se sussista il contratto opposto dal convenuto, ma piuttosto se l' attore sia o non titolare dell' azione di cui ha inteso avvalersi.
art. 26 l. 11 febbraio 1971, n. 11
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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