| l' a. rileva che, secondo alcune massime della cassazione, nelle
controversie in cui l' attore chiede il rilascio di un immobile,
assumendo che la controparte lo detiene senza titolo o a titolo di
comodato o di locazione urbana, se il convenuto oppone di aver
diritto al godimento dell' immobile stesso in virtu' di un contratto
di affitto di fondo rustico, sorge, per effetto di questa sola
eccezione, la competenza delle sezioni specializzate agrarie. l' a.,
ricordando che tale principio e' andato affermandosi dopo l' entrata
in vigore dell' art. 26 della legge n. 11 del 1971, che ha attribuito
alle sezioni specializzate tutte le controversie riguardanti l'
attuazione della legge medesima e delle altre norme o leggi sull'
affitto, ritiene che il ricordato principio risenta di un' errata
interpretazione estensiva dell' articolo in questione; a tale
proposito sostiene, concordando con parte della giurisprudenza, che
l' art. 26 si riferisce soltanto alle leggi o norme speciali in tema
di affitto. l' a. e' dell' avviso, quindi, che nella fattispecie
inizialmente prospettata sia da escludere la competenza delle sezioni
specializzate perche' non occorre risolvere questioni di proroga o di
risoluzione di un contratto agrario e perche' la controversia
comporta l' applicazione di leggi o norme speciali sull' affitto.
inoltre, secondo l' a., la competenza di dette sezioni va negata
perche' l' indagine sull' esistenza o sulla natura del rapporto ha
carattere preliminare e puo' essere decisa, "incidenter tantum", dal
giudice della domanda; infine, perche' la controversia non implica la
soluzione di questioni interne al rapporto contrattuale agrario, e
richiede che si accerti, non tanto se sussista il contratto opposto
dal convenuto, ma piuttosto se l' attore sia o non titolare dell'
azione di cui ha inteso avvalersi.
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