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Documento


130080
IDG790601953
79.06.01953 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
proto pisani nicola
un interessante riferimento legislativo per la determinazione degli interessi bancari
Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 3, pag. 532-534
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31573
secondo le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza, gli interessi dovuti dal correntista alla banca si intendono determinati, salvo patto contrario, alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza. l' a. rileva che l' interpretazione di tale disposizione ha dato luogo a profondi contrasti; infatti ad una prima giurisprudenza nettamente contraria alla sua validita' si e' recentemente sostituita una giurisprudenza che ha invece ritenuto valida la clausola, affermando la possibilita' della determinabilita' per relationem e l' opponibilita' alla clientela delle delibere dell' associazione bancaria italiana, ritenute, per l' obbligo degli istituti di credito di rispettare tali accordi, il parametro idoneo ad individuare le "condizioni praticate usualmente". l' a. nota poi che tale recente indirizzo giurisprudenziale ha trovato un' importante conferma nella cosiddetta legge finanziaria; difatti l' espresso richiamo, contenuto nell' art. 23 della citata legge, alle delibere dell' associazione bancaria italiana fa si' che dette delibere siano incontrovertibilmente opponibili alla clientela bancaria, perche' solo su tale presupposto esse potevano essere recepite dall' ordinamento statale come parametro nei confronti dei debitori degli enti previdenziali ed assistenziali. l' a. conclude il suo articolo prendendo brevemente in considerazione le recenti variazioni dei "prime rate" conseguenti alle modifiche del tasso ufficiale di sconto.
art. 23 l. 21 dicembre 1978, n. 843
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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