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| IDG790601953 | |
| 79.06.01953 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| proto pisani nicola
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| un interessante riferimento legislativo per la determinazione degli
interessi bancari
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| Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 3, pag. 532-534
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31573
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| secondo le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza, gli
interessi dovuti dal correntista alla banca si intendono determinati,
salvo patto contrario, alle condizioni praticate usualmente dalle
aziende di credito sulla piazza. l' a. rileva che l' interpretazione
di tale disposizione ha dato luogo a profondi contrasti; infatti ad
una prima giurisprudenza nettamente contraria alla sua validita' si
e' recentemente sostituita una giurisprudenza che ha invece ritenuto
valida la clausola, affermando la possibilita' della determinabilita'
per relationem e l' opponibilita' alla clientela delle delibere dell'
associazione bancaria italiana, ritenute, per l' obbligo degli
istituti di credito di rispettare tali accordi, il parametro idoneo
ad individuare le "condizioni praticate usualmente". l' a. nota poi
che tale recente indirizzo giurisprudenziale ha trovato un'
importante conferma nella cosiddetta legge finanziaria; difatti l'
espresso richiamo, contenuto nell' art. 23 della citata legge, alle
delibere dell' associazione bancaria italiana fa si' che dette
delibere siano incontrovertibilmente opponibili alla clientela
bancaria, perche' solo su tale presupposto esse potevano essere
recepite dall' ordinamento statale come parametro nei confronti dei
debitori degli enti previdenziali ed assistenziali. l' a. conclude il
suo articolo prendendo brevemente in considerazione le recenti
variazioni dei "prime rate" conseguenti alle modifiche del tasso
ufficiale di sconto.
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| art. 23 l. 21 dicembre 1978, n. 843
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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