| il primo problema sollevato dalla sentenza annotata e' quello di
stabilire se alla sentenza emessa secondo il rito del lavoro sia
applicabile l' art. 327 primo comma c.p.c. che fissa per l'
impugnazione il termine di un anno decorrente dalla pubblicazione
della sentenza stessa. l' a., esaminate le disposizioni
caratterizzanti il nuovo rito, dalle quali emerge il carattere
autonomo del dispositivo della sentenza, ritiene che queste non
incidano sul problema in questione, e rileva, uniformandosi ad una
autorevole dottrina, che per decidere circa l' applicabilita' dell'
art. 327 ai procedimenti speciali, debba tenersi conto "del carattere
generale delle impugnazioni, cioe' della loro applicabilita' a quelle
previste dal codice". la soluzione affermativa, che e' propria anche
della decisione annotata, e' quindi motivata dal fatto che le
impugnazioni esperibili nel rito del lavoro sono le stesse del
processo ordinario. l' a. non e' invece daccordo con la sentenza
annotata circa il problema dell' individuazione del "dies a quo" del
termine previsto dall' art. 327. secondo l' a. la decorrenza del
termine in questione va ricollegata alla possibilita' per la parte di
conoscere la motivazione della stessa e, quindi, alla pubblicazione
della sentenza (e non invece alla lettura in udienza del
dispositivo). dopo aver contestato una particolare tesi che propone
una diversa decorrenza del termine annuale in relazione alla natura
della pronuncia, l' a. asserisce che il problema relativo all'
ammissibilita' del regolamento di competenza avverso il dispositivo
della sentenza, prima del deposito, non influisce sulla soluzione
accolta circa la determinazione del termine annuale. l' a., infine,
si dimostra dello stesso avviso della sentenza annotata nel ritenere
che per impedire la decadenza del ricordato termine annuale sia
sufficiente il deposito del ricorso d' appello, non essendo
necessaria la notificazione dello stesso all' altra parte.
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