Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


130082
IDG790601956
79.06.01956 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
manera giovanni
condizioni e limiti di applicabilita' della precedenza di fatto
nota a trib. napoli sez. ii 7 febbraio 1978, n. 887
Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 3, pag. 641-647
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1872
l' a., traendo spunto dalla sentenza annotata, affronta il problema dei limiti di operativita' della cosiddetta precedenza di fatto. egli ricorda che per l' applicabilita' del secondo comma dell' art. 105 del codice stradale, in tema di precedenza di diritto, e' necessario che piu' veicoli si trovino ad impegnare simultaneamente un crocevia; quando manchi la simultaneita' opera la precedenza di fatto, cioe' puo' passare per primo il conducente che provenga da sinistra quando arrivi al crocevia con tale anticipo cronologico, rispetto al conducente favorito, da poter attraversare l' incrocio senza pericolo di collisione. per quanto concerne la soluzione del caso specifico fornita dalla sentenza annotata, l' a. non ritiene esatto attribuire colpa esclusiva al conducente che provenga da destra a velocita' eccessiva, in quanto sussiste l' obbligo per il conducente che fruisce della precedenza di fatto, di tener conto della distanza e della velocita' del veicolo favorito, prima di attraversare l' incrocio. l' a. conclude rilevando che l' eccessiva velocita' del veicolo favorito puo' escludere la responsabilita' del conducente sfavorito solo quando costituisca una causa sopravvenuta, idonea da sola a cagionare l' evento.
art. 105 comma 2 t.u. circ. strad.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati