| la sentenza annotata si uniforma all' orientamento giurisprudenziale
secondo il quale il contratto di concessione di vendita configura un
rapporto misto, disciplinato dalle norme sulla vendita per quanto
riguarda gli atti di trasferimento delle merci dal concedente al
concessionario, e dalle norme sul mandato per quanto riguarda il
rapporto di collaborazione. a tale proposito l' a. critica l' operato
dei giudici ritenendo che sia impossibile applicare la disciplina
risolutiva del mandato oneroso allo schema contrattuale della
concessione di vendita, e che sia invece opportuna la configurazione
di un tipo negoziale a se' stante rispondente al contenuto prevalente
del contratto, quale puo' desumersi dalla pratica del commercio. l'
a. infatti nota che risulta spesso difficile stabilire quando, agli
effetti risolutivi del contratto, rilevi l' inadempimento del singolo
atto di compravendita e quando, invece, il venir meno di quell'
indefinito rapporto fiduciario fra concedente e concessionario.
aggiunge inoltre che la disciplina risolutiva del mandato oneroso,
appare inapplicabile tutte le volte che il venir meno della fiducia,
posta a base del rapporto di collaborazione, dipenda dal fatto del
concedente (c.d. mandante). l' a. conclude rilevando che l'
inadeguatezza della configurazione prospettata e' la logica
conseguenza della pretesa di applicare la disciplina risolutiva
prevista per un contratto unilaterale, qual' e' il mandato seppur
oneroso, ad un contratto tipicamente a prestazioni corrispettive e
con causa di scambio qual' e', pur con le sue particolari
caratteristiche, il contratto di concessione di vendita.
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