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130086
IDG790601960
79.06.01960 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zeno domenico
crediti pecuniari e azione verso la p.a.
nota a trib. napoli sez. i 10 agosto 1977, n. 6036
Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 3, pag. 648-665
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1892
la sentenza annotata accoglie il principio, pressoche' unanime in giurisprudenza, secondo il quale i crediti verso la pubblica amministrazione divengono liquidi ed esigibili soltanto con l' emissione del c.d. ordinativo di pagamento. l' a., dopo aver notato che il principio in questione non e' pacificamente ammesso in dottrina, rileva che il fondamento di tale principio e' rappresentato dal potere discrezionale che compete alla pubblica amministrazione nell' emissione del titolo di spesa. egli cerca poi di ricostruire l' iter logico seguito in giurisprudenza per pervenire, partendo dalla discrezionalita' della pubblica amministrazione, alle conclusioni relative all' ammissibilita' dell' azione di condanna al pagamento anche in mancanza dell' ordine e all' inesigibilita', come improduttivita' d' interessi e insuscettibilita' di mora, prima dell' emissione dello stesso. secondo l' a. la giurisprudenza finisce per rifugiarsi in soluzioni nominalistiche, in cui esigibilita' in senso civilistico ed esigibilita' contabile non sono altro che termini di una costruzione insoddisfacente del rapporto tra creditore pecuniario e pubblica amministrazione. l' a. nota piuttosto che la sentenza annotata assume una posizione originale rispetto a quella della rimanente giurisprudenza. il tribunale ritiene infatti che in mancanza dell' ordinativo non si possa in alcun modo condannare la pubblica amministrazione al pagamento, poiche' fino all' emissione del mandato il credito non e' azionabile. l' a. constata inoltre che, secondo la sentenza annotata, l' emissione dell' ordinativo non serve a porre in essere una condizione o un termine di efficacia, ma bensi' a fissare, implicitamente, un termine di adempimento. l' a., infine, conclude affermando che la ricostruzione del rapporto tra creditore e pubblica amministrazione, adottata dalla sentenza in esame, non e', sul piano dei principi, molto piu' soddisfacente di quella offerta dalla rimanente giurisprudenza, mentre invece e' certamente piu' drastica sul piano delle conseguenze.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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