| la sentenza annotata accoglie il principio, pressoche' unanime in
giurisprudenza, secondo il quale i crediti verso la pubblica
amministrazione divengono liquidi ed esigibili soltanto con l'
emissione del c.d. ordinativo di pagamento. l' a., dopo aver notato
che il principio in questione non e' pacificamente ammesso in
dottrina, rileva che il fondamento di tale principio e' rappresentato
dal potere discrezionale che compete alla pubblica amministrazione
nell' emissione del titolo di spesa. egli cerca poi di ricostruire l'
iter logico seguito in giurisprudenza per pervenire, partendo dalla
discrezionalita' della pubblica amministrazione, alle conclusioni
relative all' ammissibilita' dell' azione di condanna al pagamento
anche in mancanza dell' ordine e all' inesigibilita', come
improduttivita' d' interessi e insuscettibilita' di mora, prima dell'
emissione dello stesso. secondo l' a. la giurisprudenza finisce per
rifugiarsi in soluzioni nominalistiche, in cui esigibilita' in senso
civilistico ed esigibilita' contabile non sono altro che termini di
una costruzione insoddisfacente del rapporto tra creditore pecuniario
e pubblica amministrazione. l' a. nota piuttosto che la sentenza
annotata assume una posizione originale rispetto a quella della
rimanente giurisprudenza. il tribunale ritiene infatti che in
mancanza dell' ordinativo non si possa in alcun modo condannare la
pubblica amministrazione al pagamento, poiche' fino all' emissione
del mandato il credito non e' azionabile. l' a. constata inoltre che,
secondo la sentenza annotata, l' emissione dell' ordinativo non serve
a porre in essere una condizione o un termine di efficacia, ma bensi'
a fissare, implicitamente, un termine di adempimento. l' a., infine,
conclude affermando che la ricostruzione del rapporto tra creditore e
pubblica amministrazione, adottata dalla sentenza in esame, non e',
sul piano dei principi, molto piu' soddisfacente di quella offerta
dalla rimanente giurisprudenza, mentre invece e' certamente piu'
drastica sul piano delle conseguenze.
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