| l' a. rileva che la sentenza annotata ripropone il consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui la sanzione dell'
improcedibilita' prevista dall' art. 348, secondo comma del codice di
procedura civile, per l' ipotesi di mancata presentazione del
fascicolo dell' appellante, va applicata anche all' ipotesi di omessa
o tardiva restituzione del fascicolo stesso, ritualmente presentato e
poi ritirato in corso di giudizio. l' a. nota che la decisione in
esame prende posizione su particolari questioni che sono in genere
oggetto di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali; infatti il
tribunale di napoli, uniformandosi alla prevalente giurisprudenza
della cassazione, identifica il termine per la restituzione del
fascicolo dell' appellante con quello per il "deposito" delle
comparse conclusionali, e non gia' con quello previsto per la
"comunicazione" delle comparse medesime. inoltre la sentenza annotata
ritiene che l' improcedibilita' dell' appello vada comminata
indipendentemente dall' accertamento in concreto dell' impossibilita'
di decidere il gravame nel merito in base al fascicolo dell'
appellato o a quello di ufficio. l' a. osserva poi che il tribunale
nulla dice circa il modo di calcolare il termine per la restituzione
del fascicolo dell' appellante, e ricorda che la sanzione dell'
improcedibilita', essendo di ordine pubblico, deve essere dichiarata
d' ufficio. l' a. infine, si unisce alle critiche mosse dalla
dottrina nei confronti della riferita interpretazione
giurisprudenziale dell' art. 348 secondo comma, critiche motivate dal
fatto che l' articolo in questione, quale norma di carattere
eccezionale (a causa della sanzione comminata), non puo' essere
applicato oltre i casi da esso contemplati.
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