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130088
IDG790601962
79.06.01962 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
stradolini gennaro
nota a trib. napoli sez. vii 12 gennaio 1979, n. 82
Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 3, pag. 607-608
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31573
l' a. rileva che la sentenza annotata, uniformandosi ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, considera il conto corrente bancario di corrispondenza come negozio giuridico complesso ed atipico, che si differenzia dal conto corrente vero e proprio in quanto ha come presupposto un mandato, per cui la banca, contro la prestazione dei fondi necessari, assume il servizio di cassa del cliente. l' a. nota che trattandosi di un servizio di cassa ne consegue la disponibilita' del saldo in qualunque momento, mentre invece il contratto di conto corrente si caratterizza per l' indisponibilita' ed inesigibilita' del saldo fino alla chiusura del conto. dopo aver chiarito che il contratto di conto corrente bancario di corrispondenza e' disciplinato dalle norme sui contratti bancari, e non da quelle concernenti il conto corrente, l' a. in base a quanto asserito nella sentenza annotata, rileva che i fondi disponibili con i quali la banca esegue l' incarico, sono di regola costituiti mediante un altro contratto bancario funzionalmente collegato al primo, ma da esso distinto e strutturalmente autonomo. l' a. conclude poi ricordando che non e' comunque esclusa la possibilita' che la banca esegua ordini del cliente "allo scoperto", senza cioe' che esista la corrispondente disponibilita'.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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