| l' a. rileva che la sentenza annotata, uniformandosi ad un
consolidato indirizzo giurisprudenziale, considera il conto corrente
bancario di corrispondenza come negozio giuridico complesso ed
atipico, che si differenzia dal conto corrente vero e proprio in
quanto ha come presupposto un mandato, per cui la banca, contro la
prestazione dei fondi necessari, assume il servizio di cassa del
cliente. l' a. nota che trattandosi di un servizio di cassa ne
consegue la disponibilita' del saldo in qualunque momento, mentre
invece il contratto di conto corrente si caratterizza per l'
indisponibilita' ed inesigibilita' del saldo fino alla chiusura del
conto. dopo aver chiarito che il contratto di conto corrente bancario
di corrispondenza e' disciplinato dalle norme sui contratti bancari,
e non da quelle concernenti il conto corrente, l' a. in base a quanto
asserito nella sentenza annotata, rileva che i fondi disponibili con
i quali la banca esegue l' incarico, sono di regola costituiti
mediante un altro contratto bancario funzionalmente collegato al
primo, ma da esso distinto e strutturalmente autonomo. l' a. conclude
poi ricordando che non e' comunque esclusa la possibilita' che la
banca esegua ordini del cliente "allo scoperto", senza cioe' che
esista la corrispondente disponibilita'.
| |