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| IDG790601963 | |
| 79.06.01963 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| quadri enrico
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| nota a trib. sala consilina 29 agosto 1979
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| Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 3, pag. 559-561
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30510; d3053; d4400
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| per quanto riguarda la prima massima della sentenza annotata, in tema
di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento di
obbligazioni pecuniarie, l' a. constata che il tribunale ritiene poco
confacenti alle esigenze del commercio i criteri casistici indicati
nella sentenza n. 3376 del 1979 dalle sezioni unite della cassazione,
data l' eccessiva discrezionalita' che essi finiscono per riconoscere
al singolo giudice. il tribunale propone quindi l' utilizzazione di
due soli parametri (tasso ufficiale di sconto e interesse corrisposto
sui buoni postali fruttiferi) cui, a seconda dei casi, commisurare in
via preventiva l' ammontare del risarcimento. per quanto concerne la
seconda massima, l' a. ricorda l' ampio dibattito cui ha dato luogo
un recente decreto del tribunale di milano che ha riconosciuto
possibile per il creditore richiedere con il procedimento d'
ingiunzione "non solo la somma di cui lamenta il pagamento ma anche
quella ulteriore spettantegli per effetto dell' intervenuta
svalutazione monetaria". l' a. osserva che le perplessita' suscitate
da questo indirizzo non sono state del tutto superate neanche con la
sentenza annotata che ammette il procedimento ingiuntivo anche in
relazione al risarcimento del danno dipendente da svalutazione, nei
limiti, ovviamente, dei criteri precisati nella prima massima. l' a.
nota in particolare che la predeterminazione dei criteri generali di
calcolo del risarcimento, operata nella decisione in esame, attenua
ma non fuga del tutto i seri dubbi suscitati dal decreto del
tribunale milanese in relazione al requisito della liquidita' del
credito; egli rileva infatti che la determinazione del "quantum
debeatur" resta legata a criteri indeterminati, quali devono essere
considerati gli indici istat, almeno fino a quando non si precisi a
quali di questi, tra i molti pubblicati dall' istituto, si voglia
fare riferimento.
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| cass. sez. un. 4 luglio 1979, n. 3776
decr. trib. milano 16 febbraio 1979
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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