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| IDG790601964 | |
| 79.06.01964 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| colella pasquale
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| nota a trib. napoli sez. vi 8 febbraio 1979, n. 752
pret. barra 6 luglio 1978
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| Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 3, pag. 597-598
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d30640; d4401
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| l' a. ritiene che le due sentenze annotate siano da condividere
pienamente in quanto costituiscono un' esatta interpretazione dell'
art. 1 quinquies della legge n. 363 del 1975 (ora riprodotto
pressoche' identicamente nell' art. 61 della legge n. 392 del 1978).
le decisioni in esame ritengono, giustamente secondo l' a., che la
norma citata assoggetti a limiti rigorosi la possibilita' per il
locatore di usufruire della riduzione del termine per chiedere il
rilascio di una civile abitazione a causa di urgente e improrogabile
necessita' dell' acquirente dell' immobile. tale abbreviazione del
termine costituisce un presupposto processuale che dipende da fatti
obiettivi o da specifiche situazioni subiettive che debbono
sussistere al momento della proposizione della domanda, escludendosi
in simile valutazione ogni considerazione di altri elementi che non
possono dar vita alla situazione di urgente e improrogabile
necessita', con la conseguenza che la loro insussistenza determina l'
improponibilita' della domanda. l' a. conclude rilevando che lo scopo
dell' art. 1 della legge n. 363 e' quello di eliminare le incertezze
cui dava adito l' art. 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253.
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| art. 1 quinquies l. 31 luglio 1975, n. 363
art. 61 l. 27 luglio 1978, n. 392
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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