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130090
IDG790601964
79.06.01964 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
colella pasquale
nota a trib. napoli sez. vi 8 febbraio 1979, n. 752 pret. barra 6 luglio 1978
Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 3, pag. 597-598
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d30640; d4401
l' a. ritiene che le due sentenze annotate siano da condividere pienamente in quanto costituiscono un' esatta interpretazione dell' art. 1 quinquies della legge n. 363 del 1975 (ora riprodotto pressoche' identicamente nell' art. 61 della legge n. 392 del 1978). le decisioni in esame ritengono, giustamente secondo l' a., che la norma citata assoggetti a limiti rigorosi la possibilita' per il locatore di usufruire della riduzione del termine per chiedere il rilascio di una civile abitazione a causa di urgente e improrogabile necessita' dell' acquirente dell' immobile. tale abbreviazione del termine costituisce un presupposto processuale che dipende da fatti obiettivi o da specifiche situazioni subiettive che debbono sussistere al momento della proposizione della domanda, escludendosi in simile valutazione ogni considerazione di altri elementi che non possono dar vita alla situazione di urgente e improrogabile necessita', con la conseguenza che la loro insussistenza determina l' improponibilita' della domanda. l' a. conclude rilevando che lo scopo dell' art. 1 della legge n. 363 e' quello di eliminare le incertezze cui dava adito l' art. 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253.
art. 1 quinquies l. 31 luglio 1975, n. 363 art. 61 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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