| l' a. rileva che la prima massima della sentenza annotata,
attribuendo carattere relativo al limite di tollerabilita' delle
immissioni nella proprieta' privata, si inserisce perfettamente nel
filone dottrinario e giurisprudenziale che inquadra l' art. 844
codice civile nell' ambito della responsabilita' civile, limitandone
la portata alla risoluzione dei conflitti tra usi incompatibili di
proprieta' fondiarie contigue. per quanto concerne la seconda massima
l' a. nota che in qualche caso la valutazione "relativa", connessa
cioe' al c.d. rumore di fondo, non potra' realizzarsi, in quanto,
essendo superata la c.d. "soglia del dolore", la lesione del
prevalente diritto alla salute esclude ogni possibilita' di far
prevalere le esigenze delle attivita' industriali, e le immissioni
pertanto dovranno ritenersi "tout court" intollerabili e illecite. l'
a. osserva poi che la terza massima esprime chiaramente un
orientamento giurisprudenziale secondo cui le ragioni della
proprieta' prevalgono sulle esigenze della produzione quando le
immissioni provengano da attivita' di modeste dimensioni o
comportanti scarsa mole di lavoro. a tale proposito l' a., dopo aver
sottolineato che una simile interpretazione restrittiva dell' art.
844 determina l' inutilita' pratica della norma (che trova integrale
applicazione solo quando convenuta sia una piccola impresa), sostiene
che solo interpretando estensivamente la norma in questione, si
potra' far prevalere sull' attivita' produttiva, posizioni e valori
che la costituzione riconosce come fondamentali, quali il diritto
all' integrita' fisica e alla salute, indipendentemente dall' entita'
e dalle dimensioni dell' impresa immittente.
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