| l' a. dissente dalla recente sentenza in materia di trasferimento
all' enel delle imprese elettriche con la quale il supremo collegio
ritenuta la liceita' per le societa' elettriche degli atti pur
pregiudizievoli all' enel ma compiuti in conformita' del diritto
comune, e semplicemente inopponibili all' ente, ha escluso che il
danno ulteriore derivato dall' atto pregiudizievole sia risarcibile.
sostiene, viceversa che la legge quando colpisce l' atto di
disposizione del soggetto perche' pregiudizievole alle ragioni di un
terzo che considera meritevoli di tutela, con l' inopponibilita'
dell' atto al terzo, intende evitare il danno del terzo. afferma
quindi che la legge mira ad evitare tutto il danno che e' derivato
dall' atto, anche l' eventuale danno ulteriore, riconoscendo
necessariamente, ancorche' implicitamente, al danneggiato il diritto
al risarcimento. per quanto riguarda il problema dell' ammissibilita'
di un obbligo dell' imprenditore elettrico di non pregiudicare la
consistenza dell' impresa, prima ancora dell' esistenza della legge
di trasferimento all' enel delle aziende elettriche, ritiene
concepibile che la legge colpisca l' atto compiuto anteriormente, ma
produttivo al presente di pregiudizio per l' ente, consentendo all'
ente di respingere quel pregiudizio presente. in fine sostiene che
gli interessi sulla somma dovuta non sono soltanto quelli legali, ma
anche quelli corrispondenti al tasso effettivo corrente, e decorrono
dal giorno in cui fu compiuta la distrazione.
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