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130100
IDG790601974
79.06.01974 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
santoro passarelli francesco
inopponibilita' dell' atto pregiudizievole e risarcimento del danno
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 33 (1979), fasc. 3, pag. 897-903
d3070
l' a. dissente dalla recente sentenza in materia di trasferimento all' enel delle imprese elettriche con la quale il supremo collegio ritenuta la liceita' per le societa' elettriche degli atti pur pregiudizievoli all' enel ma compiuti in conformita' del diritto comune, e semplicemente inopponibili all' ente, ha escluso che il danno ulteriore derivato dall' atto pregiudizievole sia risarcibile. sostiene, viceversa che la legge quando colpisce l' atto di disposizione del soggetto perche' pregiudizievole alle ragioni di un terzo che considera meritevoli di tutela, con l' inopponibilita' dell' atto al terzo, intende evitare il danno del terzo. afferma quindi che la legge mira ad evitare tutto il danno che e' derivato dall' atto, anche l' eventuale danno ulteriore, riconoscendo necessariamente, ancorche' implicitamente, al danneggiato il diritto al risarcimento. per quanto riguarda il problema dell' ammissibilita' di un obbligo dell' imprenditore elettrico di non pregiudicare la consistenza dell' impresa, prima ancora dell' esistenza della legge di trasferimento all' enel delle aziende elettriche, ritiene concepibile che la legge colpisca l' atto compiuto anteriormente, ma produttivo al presente di pregiudizio per l' ente, consentendo all' ente di respingere quel pregiudizio presente. in fine sostiene che gli interessi sulla somma dovuta non sono soltanto quelli legali, ma anche quelli corrispondenti al tasso effettivo corrente, e decorrono dal giorno in cui fu compiuta la distrazione.
l. 6 dicembre 1962, n. 1643
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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