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130106
IDG790601980
79.06.01980 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
monteleone girolamo
intervento adesivo e limiti soggettivi del giudicato
nota a cass. sez. i civ. 19 marzo 1979, n. 1592
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 11, pt. 1a, pag. 1645-1648
d42122; d40552
l' a. ritiene che con la sentenza annotata la corte di cassazione abbia esattamente interpretato ed applicato le norme che reggono, nei loro reciproci rapporti, l' intervento adesivo in genere ed in appello in particolare ed i limiti soggettivi del giudicato. il valore essenziale di questa sentenza, secondo l' a., sta nei limiti soggettivi del giudicato civile ex art. 2909 c.c.; infatti se si ammettesse l' efficacia cosiddetta riflessa del giudicato verso i terzi che possono intervenire adesivamente, non vi sarebbe alcuna giustificazione logica e giuridica alla regola contenuta nell' art. 344 c.p.c., che consente l' intervento in appello solo a coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.. l' a. pone infine in evidenza come la corte suprema, nel dichiarare inammissibile l' intervento adesivo in appello, si sia preoccupata di affermare che il preteso interveniente sia protetto dalla regola dei limiti soggettivi del giudicato, e quindi conservi impregiudicata ogni sua ragione verso le originarie parti in causa.
art. 323 c.p.c. art. 344 c.p.c. art. 404 c.p.c. art. 2909 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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