| 130109 | |
| IDG790601983 | |
| 79.06.01983 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| minzioni attilio
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| disciplina del "comporto" ed eccessiva morbilita'
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| nota a cass. sez. lav. 12 dicembre 1978, n. 5906
cass. sez. lav. 10 novembre 1978, n. 5165
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| Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 11, pt. 1a, pag. 1700-1706
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d74700
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| l' a. pone in evidenza come, circa il quesito se il licenziamento per
eccessiva morbilita' sia o non sia legittimo ed in particolare oltre
quale limite la morbilita' sia da qualificare eccessiva, siano state
date le risposte piu' disparate sia da parte della giurisprudenza di
merito, che da parte del supremo collegio, il quale ha avuto
occasione di pronunciarsi oltre che con le due sentenze annotate
anche in una precedente occasione (n. 5752 del 1977). l' a. illustra
quindi i vari orientamenti giurisprudenziali, ed in particolare
quelli enunciati dalle due sentenze annotate circa l' interpretazione
dell' art. 2110 c.c. e dell' art. 3 della legge n. 604 del 1966 in
tema di licenziamento per malattia di un lavoratore e di malattia
quale giustificato motivo oggettivo di recesso. rilevato come l'
intervento del supremo collegio non sia stato chiarificatore, in
quanto le sue decisioni riproducono le divergenze di opinione che
gia' travagliano la giurisprudenza di merito in materia, l' a.
conclude rilevando che alla soluzione piu' appagante del problema si
potra' pervenire solo quando la contrattazione collettiva avra'
disposto per tutte le categorie di lavoratori la predeterminazione
del punto oltre il quale la morbilita' debba considerarsi eccessiva.
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| art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 2727 c.c.
art. 2110 c.c.
cass. 29 dicembre 1977, n. 5752
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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