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130109
IDG790601983
79.06.01983 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
minzioni attilio
disciplina del "comporto" ed eccessiva morbilita'
nota a cass. sez. lav. 12 dicembre 1978, n. 5906 cass. sez. lav. 10 novembre 1978, n. 5165
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 11, pt. 1a, pag. 1700-1706
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74700
l' a. pone in evidenza come, circa il quesito se il licenziamento per eccessiva morbilita' sia o non sia legittimo ed in particolare oltre quale limite la morbilita' sia da qualificare eccessiva, siano state date le risposte piu' disparate sia da parte della giurisprudenza di merito, che da parte del supremo collegio, il quale ha avuto occasione di pronunciarsi oltre che con le due sentenze annotate anche in una precedente occasione (n. 5752 del 1977). l' a. illustra quindi i vari orientamenti giurisprudenziali, ed in particolare quelli enunciati dalle due sentenze annotate circa l' interpretazione dell' art. 2110 c.c. e dell' art. 3 della legge n. 604 del 1966 in tema di licenziamento per malattia di un lavoratore e di malattia quale giustificato motivo oggettivo di recesso. rilevato come l' intervento del supremo collegio non sia stato chiarificatore, in quanto le sue decisioni riproducono le divergenze di opinione che gia' travagliano la giurisprudenza di merito in materia, l' a. conclude rilevando che alla soluzione piu' appagante del problema si potra' pervenire solo quando la contrattazione collettiva avra' disposto per tutte le categorie di lavoratori la predeterminazione del punto oltre il quale la morbilita' debba considerarsi eccessiva.
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 2727 c.c. art. 2110 c.c. cass. 29 dicembre 1977, n. 5752
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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