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130127
IDG790602002
79.06.02002 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
guerini umberto
osservazioni sull' obbligo di sicurezza
nota a trib. torino 20 giugno 1977
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 28 (1977), fasc. 10, pt. 4, pag. 578-583
d7772; d541
l' a., in occasione di una sentenza del tribunale di torino inmateria di "sicurezza del lavoro", si sofferma su due punti della decisione: a) fondamento della colpa specifica dell' imprenditore, con riferimento ad eventi di danno o pericolo per la salute dei lavoratori; b) fondamento della colpa per il "medico di fabbrica". riguardo al primo punto, esamina innanzitutto gli elementi richiesti per determinare colposo un comportamento: e cioe' la volontarieta' dell' azione od omissione e il contrasto con determinate regole di condotta, e a questo proposito richiama l' art. 2087 del codice civile definendolo la chiave di volta dell' intero sistema che presiede alla tutela della salute in fabbrica. sottolinea che tale articolo impone all' imprenditore l' obbligo giuridico di aggiornarsi costantemente sui sistemi di sicurezza ed adottare progressivamente quelli che permettono una sempre maggiore protezione del lavoratore, e che tale obbligo nasce nel momento in cui egli inizia la propria attivita'. per quanto riguarda il secondo punto, concorda con il tribunale nell' individuare nel "medico di fabbrica" una nuova figura di collaboratore dell' imprenditore, attribuendogli quindi due obblighi: di aggiornamento e di attuazione di tutti i nuovi ritrovati della scienza medica ai fini di prevenzione delle malattie.
art. 2087 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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