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| IDG790602002 | |
| 79.06.02002 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| guerini umberto
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| osservazioni sull' obbligo di sicurezza
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| nota a trib. torino 20 giugno 1977
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 28 (1977), fasc. 10, pt. 4, pag.
578-583
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| d7772; d541
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| l' a., in occasione di una sentenza del tribunale di torino inmateria
di "sicurezza del lavoro", si sofferma su due punti della decisione:
a) fondamento della colpa specifica dell' imprenditore, con
riferimento ad eventi di danno o pericolo per la salute dei
lavoratori; b) fondamento della colpa per il "medico di fabbrica".
riguardo al primo punto, esamina innanzitutto gli elementi richiesti
per determinare colposo un comportamento: e cioe' la volontarieta'
dell' azione od omissione e il contrasto con determinate regole di
condotta, e a questo proposito richiama l' art. 2087 del codice
civile definendolo la chiave di volta dell' intero sistema che
presiede alla tutela della salute in fabbrica. sottolinea che tale
articolo impone all' imprenditore l' obbligo giuridico di aggiornarsi
costantemente sui sistemi di sicurezza ed adottare progressivamente
quelli che permettono una sempre maggiore protezione del lavoratore,
e che tale obbligo nasce nel momento in cui egli inizia la propria
attivita'. per quanto riguarda il secondo punto, concorda con il
tribunale nell' individuare nel "medico di fabbrica" una nuova figura
di collaboratore dell' imprenditore, attribuendogli quindi due
obblighi: di aggiornamento e di attuazione di tutti i nuovi ritrovati
della scienza medica ai fini di prevenzione delle malattie.
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| art. 2087 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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