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130138
IDG790602061
79.06.02061 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fortunato sabino
domanda tempestiva di restituzione e diritto del terzo in caso di vendita fallimentare del bene
nota a trib. trani, 7 febbraio 1978
Giur. comm., an. 6 (1979), fasc. 5, pt. 2, pag. 915-934
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31333
i giudici affrontano il problema relativo al diritto del terzo, attore in restituzione ex art. 103 della legge fallimentare, nei confronti del fallimento, quando il curatore, nonostante la domanda tempestiva proposta dal terzo e in pendenza del giudizio d' opposizione, abbia proceduto alla vendita fallimentare del bene richiesto. secondo la corte il terzo ha diritto al pagamento integrale del valore del bene al momento della dichiarazione di fallimento, in via di prededuzione. l' a. condivide la soluzione, ma muove alcuni appunti alle motivazioni poiche' si e' pervenuti a tale risultato applicando l' art. 79 comma 2 della legge fallimentare e ritenendo che questa disposizione configuri sostanzialmente un diritto del terzo al risarcimento dei danni conseguente ad un illecito comportamento degli organi fallimentari: nella fattispecie, la vendita del bene nonostante la sospensione ex lege della stessa come effetto della tempestiva domanda di restituzione. a giudizio dell' a., invece, dalla disciplina fallimentare vigente non risulta alcun obbligo legale di sospendere la vendita dei beni tempestivamente chiesti in restituzione, ed il comportamento del curatore, che procede alla vendita, puo' ritenersi lecito. tuttavia, la domanda di restituzione crea i presupposti per l' applicabilita' dell' art. 79 cit., e dalla proposizione della domanda in poi, i rischi dell' attivita' della curatela a fini espropriativi per la soddisfazione dei creditori gravano su questi ultimi.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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