| i giudici affrontano il problema relativo al diritto del terzo,
attore in restituzione ex art. 103 della legge fallimentare, nei
confronti del fallimento, quando il curatore, nonostante la domanda
tempestiva proposta dal terzo e in pendenza del giudizio d'
opposizione, abbia proceduto alla vendita fallimentare del bene
richiesto. secondo la corte il terzo ha diritto al pagamento
integrale del valore del bene al momento della dichiarazione di
fallimento, in via di prededuzione. l' a. condivide la soluzione, ma
muove alcuni appunti alle motivazioni poiche' si e' pervenuti a tale
risultato applicando l' art. 79 comma 2 della legge fallimentare e
ritenendo che questa disposizione configuri sostanzialmente un
diritto del terzo al risarcimento dei danni conseguente ad un
illecito comportamento degli organi fallimentari: nella fattispecie,
la vendita del bene nonostante la sospensione ex lege della stessa
come effetto della tempestiva domanda di restituzione. a giudizio
dell' a., invece, dalla disciplina fallimentare vigente non risulta
alcun obbligo legale di sospendere la vendita dei beni
tempestivamente chiesti in restituzione, ed il comportamento del
curatore, che procede alla vendita, puo' ritenersi lecito. tuttavia,
la domanda di restituzione crea i presupposti per l' applicabilita'
dell' art. 79 cit., e dalla proposizione della domanda in poi, i
rischi dell' attivita' della curatela a fini espropriativi per la
soddisfazione dei creditori gravano su questi ultimi.
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