| l' a. svolge ampie considerazioni su tre interrogativi riproposti
dalla vicenda conclusa dalla sentenza annotata. la prima questione
concerne la possibilita' per il fallito di presentare le osservazioni
previste dall' art. 110, comma 3, della legge fallimentare: l' a.
ritiene che non sia possibile, anche perche' e' difficilmente
riscontrabile come da cio' possa derivargli, sul piano delle
conseguenze dirette, un effettivo, pericoloso pregiudizio. ma nell'
ipotesi in cui, nonostante tutto, il fallito proponga le
osservazioni, secondo l' a. non esiste alcun rimedio efficace perche'
cio' possa essergli impedito, se non quello forse, che il giudice in
fase di valutazione non le prenda in considerazione. la seconda e
terza questione, concernente, la reclamabilita' del provvedimento del
giudice delegato e la ricorribilita' per cassazione del decreto
emesso dal tribunale che decide sul reclamo di cui all' art. 26, sono
risolte dall' a., come dal supremo collegio, in modo negativo.
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