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130145
IDG790602069
79.06.02069 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de ianni grazia maria
osservazioni a cass. civ. 29 gennaio 1979, n. 631
Giur. comm., an. 6 (1979), fasc. 5, pt. 2, pag. 766-772
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30640; d31332
la sentenza annotata stabilisce che i rapporti derivanti dal contratto di locazione dell' immobile abitato dal fallito e dai suoi familiari hanno natura personale, e pertanto, in tali ipotesi, non puo' trovare applicazione la disposizione dell' art. 80 della legge fallimentare. premessa un' ampia rassegna giurisprudenziale e dottrinale sull' argomento, l' a. rileva che tale orientamento semplifica i complessi problemi derivanti dall' applicazione dell' art. 80 citato al contratto di locazione relativo all' abitazione del fallito; in particolare, quelli concernenti l' obbligazione della massa per il pagamento del canone o del giusto compenso per il recesso, ed i contrasti derivanti dalla volonta' di recesso del curatore e dalla pretesa del fallito di proseguire nel rapporto.
art. 80 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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