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130159
IDG790602084
79.06.02084 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ventrella walter
sospensione dell' assicurazione ex art. 1901, comma 2, c.c. e autotutela ex art. 1460 c.c.
nota a cass. sez. iii civ. 3 luglio 1978, n. 3290
Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 9, pt. 1, pag. 1513-1515
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3161
l' art. 1460 c.c. consente a ciascuna parte del contratto con prestazioni corrispettive, in caso di mancato contemporaneo adempimento dell' altra parte, di rifiutare la propria prestazione salvo che siano stabiliti termini diversi di adempimento o che il rifiuto sia contrario a buona fede. poiche' relativamente al contratto di assicurazione l' art. 1901 comma 2 nella ipotesi di mancato pagamento dei premi successivi al primo dispone la sospensione della efficacia dell' assicurazione stessa (dopo quindici giorni dalla scadenza) si e' posto il problema della compatibilita' delle due norme menzionate. l' a. osserva che il problema e' tutt' ora oggetto di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale non sempre univoca e richiama alcuni orientamenti giurisprudenziali in materia ove la disparita' di opinioni appare in tutta evidenza.
art. 1460 c.c. art. 1901 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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