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130162
IDG790602087
79.06.02087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
finocchiaro mario
esclusione della competenza arbitrale nelle controversie di appalti per opere pubbliche e proposizione dell' azione giudiziaria
osservazione a cass. sez. i civ. 13 giugno 1979, n. 3331
Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 10, pt. 1, pag. 1609-1611
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d12102
la sentenza annotata precisa che ai sensi dell' art. 47 comma 2, capitolato generale d' appalto per le opere pubbliche (d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063), formulata dall' attore domanda di arbitrato ed esclusa dalla controparte la competenza arbitrale, l' attore non e' obbligato a rispettare alcun termine di decadenza per la proposizione della domanda avanti al giudice competente. l' a. osserva che la giurisprudenza anteriore era indirizzata in senso totalmente diverso. si era affermato infatti che allorquando l' appaltatore proponga domanda di arbitrato e la controparte escluda la competenza arbitrale la domanda del primo, avanti al giudice competente, deve essere, a pena di decadenza, proposta nel termine di sessanta giorni da quello in cui e' stato notificato l' atto che esclude la competenza degli arbitri. l' a. preso atto che non sussistono elementi decisivi che militino a favore dell' una o dell' altra tesi sostiene che l' interprete debba ricorrere al criterio logico; nella specie si osserva che fondamento e scopo della previsione e' senza ombra di dubbio quello di accellerare al massimo la definizione delle controversie connesse all' esecuzione di opere pubbliche.
art. 47 comma 2 d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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