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| IDG790602087 | |
| 79.06.02087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| finocchiaro mario
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| esclusione della competenza arbitrale nelle controversie di appalti
per opere pubbliche e proposizione dell' azione giudiziaria
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| osservazione a cass. sez. i civ. 13 giugno 1979, n. 3331
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| Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 10, pt. 1, pag. 1609-1611
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d12102
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| la sentenza annotata precisa che ai sensi dell' art. 47 comma 2,
capitolato generale d' appalto per le opere pubbliche (d.p.r. 16
luglio 1962 n. 1063), formulata dall' attore domanda di arbitrato ed
esclusa dalla controparte la competenza arbitrale, l' attore non e'
obbligato a rispettare alcun termine di decadenza per la proposizione
della domanda avanti al giudice competente. l' a. osserva che la
giurisprudenza anteriore era indirizzata in senso totalmente diverso.
si era affermato infatti che allorquando l' appaltatore proponga
domanda di arbitrato e la controparte escluda la competenza arbitrale
la domanda del primo, avanti al giudice competente, deve essere, a
pena di decadenza, proposta nel termine di sessanta giorni da quello
in cui e' stato notificato l' atto che esclude la competenza degli
arbitri. l' a. preso atto che non sussistono elementi decisivi che
militino a favore dell' una o dell' altra tesi sostiene che l'
interprete debba ricorrere al criterio logico; nella specie si
osserva che fondamento e scopo della previsione e' senza ombra di
dubbio quello di accellerare al massimo la definizione delle
controversie connesse all' esecuzione di opere pubbliche.
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| art. 47 comma 2 d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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