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130165
IDG790602090
79.06.02090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
morelli mario rosario
ancora in tema di tutela dei crediti pecuniari di privati verso pubbliche amministrazioni
nota a cass. sez. un. 9 marzo 1979, n. 1464
Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 10, pt. 1, pag. 1774-1776
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d160
in tema di esecuzione forzata di crediti pecuniari di privati verso pubbliche amministrazioni e' ricorrente nella giurisprudenza del supremo collegio l' affermazione che il pignoramento puo' cadere sul denaro e gli altri proventi di negozi giuridici privati a condizione che questi non abbiano a loro volta assunto carattere di indisponibilita' per effetto di un provvedimento amministrativo, quale ad esempio l' iscrizione in bilancio che ne operi la destinazione al soddisfacimento di finalita' pubbliche. da tali principi non si discosta la sentenza annotata. l' a. osserva che proprio a cagione dei limiti derivanti dai principi surriferiti accade in genere che l' esecuzione in danno di amministrazioni pubbliche resti priva di effetto giacche' il denaro in concreto presente nelle casse degli enti pubblici finisce inevitabilmente con il rientrare nelle previsioni di bilancio. cio', si osserva, ha indotto a dubitare della legittimita' di tale disciplina - la cui fonte normativa si e' individuata nel combinato contesto degli artt. 826 comma 3 c.c., 828 comma 2 c.c., 514 n. 5 c.p.c. e art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. e - deducendosene il contrasto con i precetti costituzionali di eguaglianza e tutela avverso gli atti della pubblica amministrazione (artt.3, 24, 113 cost.) in considerazione della situazione deteriore in cui si trova a versare il creditore dello stato o di altra pubblica amministrazione.
art. 826 comma 3 c.c. art. 828 comma 2 c.c. art. 514 n. 5 c.p.c. art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. e
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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