| 130171 | |
| IDG790602096 | |
| 79.06.02096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| bompani giorgio
| |
| uso diverso dal pattuito nelle locazioni urbane (art. 80 l. n. 392
del 1978)
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Giust. civ., an. 29 (1979), fasc. 10, pt. 4, pag. 225-234
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d30640
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' art. 80 l. n. 392 del 1978 sottopone l' eventuale azione di
risoluzione del locatore, per l' inadempimento del conduttore dell'
obbligo di servirsi della cosa locata per l' uso determinato nel
contratto, a precisi limiti temporali: tre mesi dal momento in cui il
locatore ha avuto conoscenza del cambio di destinazione effettiva
dell' immobile e in ogni caso (e cioe' anche se il locatore non ne
abbia avuta conoscenza) un anno dall' avvenuto mutamento. decorsi
tali termini senza che sia stata richiesta la risoluzione del
contratto da parte del locatore al contratto si applica il regime
giuridico corrispondente alla nuova destinazione effettiva dell'
immobile, operandosi cosi' per volonta' di legge non solo una
sanatoria all' inadempimento del conduttore, ma anche l' applicazione
di un regime giuridico del contratto diverso da quello pattuito fra
le parti, con tutte le conseguenze che cio' comporta. l' a. osserva
che tale disposizione, essendo dettata chiaramente a favore del
conduttore non e' derogabile, tuttavia possono inserirsi all' atto
della stipula della locazione alcuni correttivi, per ovviare alle
conseguenze negative della norma pur nel rispetto del sistema e dei
divieti sanciti dall' art. 79. uno fra questi prevede l' inserzione
nel contratto dell' obbligo per il conduttore di comunicare al
locatore ogni uso diverso da quello pattuito entro brevi termini
dall' inizio del mutamento di destinazione con l' avvertenza di
sanzionare l' inadempimento a tale obbligo con clausola risolutiva
espressa. l' a. osserva poi, che il mutamento di destinazione d' uso
di un bene immobile non necessita, ai sensi della legge n. 10 del
1977, di concessione ad aedificandum qualora non sia necessaria la
esecuzione di opere edili.
| |
| art. 80 l. 27 luglio 1978, n. 392
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |