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130172
IDG790602097
79.06.02097 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
puleo salvatore
concetto di famiglia e rilevanza della famiglia naturale
Riv. dir. civ., an. 25 (1979), fasc. 4, pt. 1, pag. 381-416
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d301
l' a. osserva che vi e' una notevole differenza tra le norme relative a specifiche materie o a particolari istituti e da cui si puo' desumere l' una o l' altra nozione di famiglia, e le norme volte a disciplinare la famiglia ed i rapporti familiari come tali. il rilievo infatti che assume la famiglia, nell' uno e nell' altro gruppo di norme, e' infatti profondamente diverso. mentre le norme dirette a disciplinare rapporti familiari assumono la famiglia come oggetto della disciplina normativa e la posizione dei singoli nella famiglia come fonti di effetti giuridici, le altre norme, essendo dirette a regolare altri istituti, fanno riferimento alla famiglia come a un dato necessario per determinare l' ambito di particolari effetti giuridici, che non hanno come fonte diretta la famiglia e le relazioni familiari. sembra corretto pertanto all' a. porre il problema della determinazione della nozione giuridica di famiglia unicamente con riguardo alle norme, che essendo dirette a determinare gli effetti di natura strettamente personale che derivano dal vincolo familiare, attengono direttamente a tale vincolo. tra queste in particolare occorre ricordare gli artt. 143, 144, 145, 147, 315, 316 del codice civile. e' evidente che il vincolo cui vengono ricollegati gli effetti previsti da tali norme e' quello che corre tra i membri della famiglia coniugale costituita, dai coniugi e dai figli, ed e' questa la nozione tenico-giuridica di famiglia che il giurista deve accogliere.
art. 143 c.c. art. 144 c.c. art. 145 c.c. art. 29 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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