| l' a. osserva che vi e' una notevole differenza tra le norme relative
a specifiche materie o a particolari istituti e da cui si puo'
desumere l' una o l' altra nozione di famiglia, e le norme volte a
disciplinare la famiglia ed i rapporti familiari come tali. il
rilievo infatti che assume la famiglia, nell' uno e nell' altro
gruppo di norme, e' infatti profondamente diverso. mentre le norme
dirette a disciplinare rapporti familiari assumono la famiglia come
oggetto della disciplina normativa e la posizione dei singoli nella
famiglia come fonti di effetti giuridici, le altre norme, essendo
dirette a regolare altri istituti, fanno riferimento alla famiglia
come a un dato necessario per determinare l' ambito di particolari
effetti giuridici, che non hanno come fonte diretta la famiglia e le
relazioni familiari. sembra corretto pertanto all' a. porre il
problema della determinazione della nozione giuridica di famiglia
unicamente con riguardo alle norme, che essendo dirette a determinare
gli effetti di natura strettamente personale che derivano dal vincolo
familiare, attengono direttamente a tale vincolo. tra queste in
particolare occorre ricordare gli artt. 143, 144, 145, 147, 315, 316
del codice civile. e' evidente che il vincolo cui vengono ricollegati
gli effetti previsti da tali norme e' quello che corre tra i membri
della famiglia coniugale costituita, dai coniugi e dai figli, ed e'
questa la nozione tenico-giuridica di famiglia che il giurista deve
accogliere.
| |