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130173
IDG790602098
79.06.02098 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
partesotti giulio
falsus procurator e contratto di assicurazione
Riv. dir. civ., an. 25 (1979), fasc. 4, pt. 1, pag. 417-441
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d316
l' art. 1890 c.c. prevede espressamente una imposizione a carico del falsus procurator degli "obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l' assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa", distinguendo questa situazione contrattuale da quella generale prevista dall' art. 1398 per cui il falsus procurator, salvo il risarcimento di danni, nulla deve in ordine all' esecuzione del negozio. l' a. osserva che l' art. 1890 inclina verso una tipizzazione della fattispecie di gestione di affari in senso tecnico per tutto quanto concerne la posizione delle parti nel reciproco interferire degli interessi, salvo essenzialmente l' aspetto del diritto al rimborso dei premi e delle altre spese verso il dominus e il diritto di rifiuto che a questo spetta. si rileva cioe' che il momento caratteristico assolutamente certo dell' art. 1890 e' proprio quello di derogare all' art. 1398 e all' art. 1399 gravitando tale disposizione nell' orbita sistematica dell' art. 2031 e confermando quindi l' idea che l' acquisto dell' assicurato degli effetti dell' assicurazione stipulata dal falsus procurator sia attuale ed avvenga immediatamente e indipendentemente dalla ratifica.
art. 1890 c.c. art. 1398 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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