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130180
IDG790602105
79.06.02105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vendemiale gustavo
per una rilettura dell' art. 1328 c.c.
Riv. dir. civ., an. 25 (1979), fasc. 4, pt. 2, pag. 470-492
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d306004
il primo comma dell' art. 1328 c.c. precisa che la "proposta puo' essere revocata finche' il contratto non sia concluso", prevedendo che all' oblato puo' spettare un' indennizzo per l' iniziata esecuzione del contratto prima di avere "notizia" della revoca. la diversa terminologia usata dal legislatore ha convinto parte della dottrina sulla capacita' del ritiro della proposta di spiegare tutti i suoi effetti sin dal momento dell' emissione. l' a. contesta nettamente tale affermazione. dato per assunto infatti il carattere di dichiarazione recettizia del ritiro dell' accettazione cosi' come della proposta, espresso dall' art. 1335 c.c., si deve sottolineare infatti che tanto il ritiro della proposta quanto quello dell' accettazione abbiano la stessa struttura e la stessa efficacia. la proposta puo' dunque essere revocata sino alla conclusione del contratto con una dichiarazione che per essere efficace dovra' necessariamente essere recepita dall' oblato prima del giungere dell' accettazione a conoscenza del proponente.
art. 1328 c.c. art. 1335 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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