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| IDG790602105 | |
| 79.06.02105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| vendemiale gustavo
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| per una rilettura dell' art. 1328 c.c.
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| Riv. dir. civ., an. 25 (1979), fasc. 4, pt. 2, pag. 470-492
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d306004
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| il primo comma dell' art. 1328 c.c. precisa che la "proposta puo'
essere revocata finche' il contratto non sia concluso", prevedendo
che all' oblato puo' spettare un' indennizzo per l' iniziata
esecuzione del contratto prima di avere "notizia" della revoca. la
diversa terminologia usata dal legislatore ha convinto parte della
dottrina sulla capacita' del ritiro della proposta di spiegare tutti
i suoi effetti sin dal momento dell' emissione. l' a. contesta
nettamente tale affermazione. dato per assunto infatti il carattere
di dichiarazione recettizia del ritiro dell' accettazione cosi' come
della proposta, espresso dall' art. 1335 c.c., si deve sottolineare
infatti che tanto il ritiro della proposta quanto quello dell'
accettazione abbiano la stessa struttura e la stessa efficacia. la
proposta puo' dunque essere revocata sino alla conclusione del
contratto con una dichiarazione che per essere efficace dovra'
necessariamente essere recepita dall' oblato prima del giungere dell'
accettazione a conoscenza del proponente.
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| art. 1328 c.c.
art. 1335 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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