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| IDG790601562 | |
| 79.06.01562 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| loy gianni
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| i provvedimenti sull' occupazione giovanile dopo le modifiche alla
legge n. 285 (d.l. 6 luglio 1978, n. 351 convertito con modificazioni
nella legge 4 agosto 1978, n. 479)
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 2-3, pt. 1, pag.
243-251
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d77; d7313
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| il legislatore ha modificato le disposizioni della legge sull'
occupazione giovanile col decreto legge n. 351 del 1978 poi
convertito, con numerose modifiche, nella legge n. 479. un primo
mutamento si ha con la tentata unificazione delle strutture
burocratiche preposte alla politica dell' occupazione. si e' infatti
creata un' unica commissione centrale per l' impiego, ma
parallelamente non si e' realizzata una simile operazione anche a
livello regionale. l' a., anche alla luce delle modifiche apportate,
non giudica positivamente la generalizzata reintroduzione del
contratto a termine avvenuta con la previsione del c.d. contratto di
formazione e lavoro. nel nostro ordinamento le eccezioni al divieto
generale di apposizione del termine al contratto di lavoro furono
stabilite con riferimento alla peculiarita' delle attivita'
lavorative, la legge sull' occupazione giovanile pone invece l'
eccezione in relazione ai soggetti. continuando l' esame dei
provvedimenti modificativi, per quanto concerne le modalita' per la
richiesta di avviamento al lavoro, si nota che e' stato abrogato il
principio generale dell' obbligo di richiesta numerica. una modifica
di particolare importanza e' anche quella relativa alla formulazione
delle graduatorie ed alla possibilita' di specificazione delle
qualifiche possedute nella richiesta di assunzione. dopo aver
rilevato che le agevolazioni per le imprese vengono aumentate d'
entita' o corrisposte per un periodo piu' lungo, l' a. termina il suo
articolo esaminando quell' interessante novita' rappresentata dalla
previsione di veri e propri corsi di formazione professionale. il
carattere qualificante di tali corsi consiste nel fatto che essi si
svolgono all' interno delle imprese senza tuttavia configurare un
rapporto di lavoro.
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| l. 1 giugno 1977, n. 285
d.l. 6 luglio 1978, n. 351
l. 4 agosto 1978, n. 479
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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