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| IDG790601563 | |
| 79.06.01563 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pandolfo angelo
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| la disciplina della mobilita' nel decreto legge 13 dicembre 1978, n.
795 e nella legge 3 febbraio 1979, n. 36: alcune osservazioni
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 2-3, pt. 1, pag.
217-231
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| d771; d74701; d7449
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| i criteri previsti dal decreto legge n. 795 e dalla legge n. 36 del
1979, per l' individuazione delle aziende tenute a soddisfare il loro
fabbisogno di personale attraverso il circuito della mobilita', non
sono di per se' indice della circostanza che queste siano davvero le
imprese presso le quali piu' agevolmente i lavoratori possano
trasferirsi. l' a., esaminando gli artt. 2 e 4 del decreto, rileva
che non risulta alcun riferimento al rapporto fra avviamento al
lavoro dei lavoratori privi della qualifica richiesta, loro
partecipazione ai corsi di riqualificazione professionale, e
costituzione del rapporto di lavoro con la nuova azienda. inoltre l'
art. 4 non e' del tutto esauriente per quanto attiene al problema
della salvaguardia nei processi di mobilita' dei livelli
occupazionali della manodopera femminile. dall' analisi dell' intera
normativa sembra potersi individuare una specie di "marcia indietro"
del legislatore riguardo alla disciplina della mobilita', con un
parallelo ampliamento delle possibilita' d' intervento del sindacato.
si e' ancora lontani da un assetto normativo che assicuri un' idonea
relazione fra intervento dei meccanismi legislativi ed intervento
sindacale nel favorire il reimpiego dei lavoratori esuberanti.
risulta poi non ancora affrontata adeguatamente la questione del
rapporto fra la possibilita' delle aziende di ricorrere ai
licenziamenti e la realizzazione del reimpiego dei lavoratori
eccedenti. l' a. conclude segnalando alcune innovazioni introdotte
dalla legge n. 36. in particolare, per quanto riguarda la forma di
collocamento speciale per particolari categorie di lavoratori
meridionali, la legge in questione demanda ad un particolare organo
il compito di decidere se ricorrano gli estremi per attivare l'
avviamento speciale dei lavoratori rimasti disoccupati e concedere
loro la cassa integrazione.
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| d.l. 13 dicembre 1978, n. 795
l. 3 febbraio 1979, n. 36
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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