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130258
IDG790601668
79.06.01668 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lucchese paolo vittorio
nota a cass. 25 ottobre 1971, n. 3015
Riv. dir. ipot., an. 18 (1976), fasc. 2, pag. 254-259
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31364
l' a. rileva che la sentenza annotata contiene due principi. critica la prima affermazione della suprema corte secondo la quale la prededuzione delle spese relative alla procedura fallimentare incide sul bene gravato da ipoteca limitatamente alle sole spese di esecuzione immobiliare. rileva il contenuto restrittivo del principio in quanto tralascia di considerare le altre spese, come l' amministrazione, la conservazione, che pure riguardano l' immobile, e che si pongono al di la' dello specifico inserimento nella procedura fallimentare. critica la seconda affermazione della cassazione secondo la quale alle spese di esecuzione immobiliare, da prededurre dal ricavo dell' alienazione del bene oggetto di garanzia specifica, vanno aggiunte le spese rappresentate da un' aliquota di spese generali. osserva che la procedura fallimentare realizza prevalentemente gli interessi dei creditori chirografari rispetto agli interessi dei creditori ipotecari e che quindi non e' giustificabile che un' aliquota delle spese generali di amministrazione gravi sul creditore ipotecario.
art. 2777 c.c. art. 110 l. fall. art. 111 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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