| 130258 | |
| IDG790601668 | |
| 79.06.01668 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| lucchese paolo vittorio
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. 25 ottobre 1971, n. 3015
| |
| Riv. dir. ipot., an. 18 (1976), fasc. 2, pag. 254-259
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d31364
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. rileva che la sentenza annotata contiene due principi. critica
la prima affermazione della suprema corte secondo la quale la
prededuzione delle spese relative alla procedura fallimentare incide
sul bene gravato da ipoteca limitatamente alle sole spese di
esecuzione immobiliare. rileva il contenuto restrittivo del principio
in quanto tralascia di considerare le altre spese, come l'
amministrazione, la conservazione, che pure riguardano l' immobile, e
che si pongono al di la' dello specifico inserimento nella procedura
fallimentare. critica la seconda affermazione della cassazione
secondo la quale alle spese di esecuzione immobiliare, da prededurre
dal ricavo dell' alienazione del bene oggetto di garanzia specifica,
vanno aggiunte le spese rappresentate da un' aliquota di spese
generali. osserva che la procedura fallimentare realizza
prevalentemente gli interessi dei creditori chirografari rispetto
agli interessi dei creditori ipotecari e che quindi non e'
giustificabile che un' aliquota delle spese generali di
amministrazione gravi sul creditore ipotecario.
| |
| art. 2777 c.c.
art. 110 l. fall.
art. 111 l. fall.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |