| 130260 | |
| IDG790601670 | |
| 79.06.01670 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bonis raimondo
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| nota a trib. lucera 12 maggio 1976
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| Riv. dir. ipot., an. 18 (1976), fasc. 2, pag. 274-279
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30831; d30582
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| l' a. critica la sentenza annotata, in tema di trascrizione di
sequestro conservativo e di responsabilita' del conservatore per la
indebita cancellazione della stessa. rileva che il tribunale di
lucera ha confuso due diversi diritti: quello derivante dalla
trascrizione del sequestro e quello riguardante la trasformazione del
sequestro in pignoramento. sostiene invece che solo quest' ultimo
poteva essere esercitato dopo la relativa sentenza -e comunque prima
della sua definitivita'- mentre il primo poteva essere esercitato
gia' in precedenza. piu' precisamente spiega che il sequestrante
doveva esercitare, entro il termine di cui al primo comma dell' art.
2947 del codice civile, l' azione per il risarcimento del danno;
oppure piu' semplicemente poteva procedere ad una nuova trascrizione
del sequestro. per quanto riguarda l' altro punto non condiviso, e
cioe' la responsabilita' del conservatore, osserva che il tribunale
ha confuso i compiti del conservatore con quelli del cancelliere,
potendo la responsabilita' del primo sorgere solo se egli viola
disposizioni che lo riguardano. conclude poi che la statuizione di
una solidarieta' tra le due figure non trova alcun fondamento nelle
norme di legge.
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| art. 2935 c.c.
art. 2043 c.c.
art. 2675 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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