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130265
IDG790601675
79.06.01675 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mattiace nicola
la postergazione del grado ipotecario
Riv. dir. ipot., an. 18 (1976), fasc. 2, pag. 178-180
d305724
l' a., dopo aver definito la postergazione in senso stretto come lo scambio di grado fra due creditori iscritti, di cui l' uno segua immediatamente l' altro nel grado, esamina se sia possibile la postergazione di una ipoteca con un privilegio ed in particolare con uno industriale. evidenzia che, mentre il privilegio industriale grava sugli immobili e sui mobili dell' azienda, l' ipoteca, invece, grava solo sugli immobili. rileva poi che tanto il privilegio che l' ipoteca hanno una diversa regolamentazione della prescrizione. osserva inoltre che il legislatore, tutte le volte che le disposizioni dell' ipoteca potevano trovare applicazione nel campo dei privilegi, lo ha detto esplicitamente, come nel caso dell' ultimo capoverso dell' art. 2856 del codice civile. conclude, quindi, per l' impossibilita' di operare postergazioni di grado ipotecario in campi analoghi, ma differenti, quali sono le ipoteche e i privilegi.
art. 2852 c.c. art. 2843 c.c. art. 2856 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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