| l' a., dopo aver definito la postergazione in senso stretto come lo
scambio di grado fra due creditori iscritti, di cui l' uno segua
immediatamente l' altro nel grado, esamina se sia possibile la
postergazione di una ipoteca con un privilegio ed in particolare con
uno industriale. evidenzia che, mentre il privilegio industriale
grava sugli immobili e sui mobili dell' azienda, l' ipoteca, invece,
grava solo sugli immobili. rileva poi che tanto il privilegio che l'
ipoteca hanno una diversa regolamentazione della prescrizione.
osserva inoltre che il legislatore, tutte le volte che le
disposizioni dell' ipoteca potevano trovare applicazione nel campo
dei privilegi, lo ha detto esplicitamente, come nel caso dell' ultimo
capoverso dell' art. 2856 del codice civile. conclude, quindi, per l'
impossibilita' di operare postergazioni di grado ipotecario in campi
analoghi, ma differenti, quali sono le ipoteche e i privilegi.
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